Cara ADUC
pignoramento -nuova normativa
Domanda
13 dicembre 2014
gent,mi
riguardo alle indagini sui beni da pignorare, mi e' stato risposto che questa indagine deve essere fatta a spese del creditore, ma in questi ultimi giorni, mi pare di aver letto, nei varie modifiche in atto al codice di procedura civile, che l'ufficiale giudiziario ha la possibilita' di accedere con collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.(art. 492 bis)
E' possibile che questo sia valido anche a seguito di sentenza di cassazione a seguito di causa civile fra privati, per recupero delle spese legali quando il soccombente non e' intenzionato di pagare le spese stabilite in giudizio. E quindi che l'ufficiale giudiziario, a seguito di ingiunzione atto di precetto, possa poi espletare queste indagini per ricerca beni da pignorare, senza che debba essere il creditore a farlo. e di conseguenza a sue spese??
Grazie x informazione
Simonetta, da Torino (TO)
riguardo alle indagini sui beni da pignorare, mi e' stato risposto che questa indagine deve essere fatta a spese del creditore, ma in questi ultimi giorni, mi pare di aver letto, nei varie modifiche in atto al codice di procedura civile, che l'ufficiale giudiziario ha la possibilita' di accedere con collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.(art. 492 bis)
E' possibile che questo sia valido anche a seguito di sentenza di cassazione a seguito di causa civile fra privati, per recupero delle spese legali quando il soccombente non e' intenzionato di pagare le spese stabilite in giudizio. E quindi che l'ufficiale giudiziario, a seguito di ingiunzione atto di precetto, possa poi espletare queste indagini per ricerca beni da pignorare, senza che debba essere il creditore a farlo. e di conseguenza a sue spese??
Grazie x informazione
Simonetta, da Torino (TO)
Risposta ADUC
la procedura di esecuzione forzata del credito, dal precetto all'assegnazione della somma ricavata, è portata avanti su impulso di parte.
Il creditore, quindi, se vuole recuperare le somme deve attivarsi in ogni fase in caso contrario la procedura si bloccherà.
L'ufficiale giudiziario agisce su richiesta del creditore che sarà tenuto a pagare tutte le spese connesse alle indagini.
Nuovamente se il creditore non chiederà all'Ufficiale Giudiziario di procedere alle indagini tutto rimarrà fermo.
Il creditore, quindi, se vuole recuperare le somme deve attivarsi in ogni fase in caso contrario la procedura si bloccherà.
L'ufficiale giudiziario agisce su richiesta del creditore che sarà tenuto a pagare tutte le spese connesse alle indagini.
Nuovamente se il creditore non chiederà all'Ufficiale Giudiziario di procedere alle indagini tutto rimarrà fermo.
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