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Cara ADUC

patente di guida dopo revoca

12 giugno 2018
Domanda 12 giugno 2018
Buongiorno, mi trovo nella condizione di avere la patente sospesa in attesa di revisione perché scaduta da più di tre anni (non ho commesso illeciti e non ho perso punti). Nel caso in cui non superassi la revisione e la patente mi venisse revocata, quanto dovrei aspettare per conseguirne una nuova? Vale anche in questo caso il limite di due anni o posso ritentare immediatamente?
Grazie
Chiara, (CO)

Risposta ADUC
REVISIONE
Puo' essere disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT, ex motorizzazione) o dal Prefetto quando sorgano dubbi riguardo al possesso dei requisiti psico-fisici (per esempio in caso di guida in condizioni alterate dall'uso di sostanze stupefacenti) o dell'idoneita' tecnica alla guida previsti dalla legge. Dal 13/8/2010 la revisione e' anche disposta dietro segnalazione degli ospedali nei casi di coma di durata superiore a 48 ore, con esame di idoneita' alla guida da parte della ASL.
Dalla stessa data la revisione e' anche diposta per i conducenti coinvolti in incidenti che abbiano determinato lesioni gravi alle persone e a carico dei quali sia contestata una violazione per la quale sia prevista la sospensione della patente. Per i minorenni la revisione scatta sempre quando e' contestata una violazione che comporta la sospensione della patente.
Il DTT o il prefetto inviano una comunicazione al titolare della patente contenente l'invito a provvedere, entro un termine da essi stabilito, a sottoporsi a visita medica presso la commissione medica locale (accessibile presso le ASL) ad un esame di idoneita'. All'accertamento della perdita dei requisiti psico-fisici o dell'idoneita' tecnica puo' seguire la sospensione o la revoca della patente.
Se il conducente intimato non si sottopone alla revisione la patente e' sospesa fin dal giorno successivo allo scadere del termine dato, senza necessita' di ulteriori avvisi o provvedimenti. La sospensione dura finche' non vengono effettuati gli accertamenti ordinati dal Prefetto o dal DTT.
Il titolare potra' tornare in possesso di una nuova patente (di categoria non superiore a quella revocata) solo al momento in cui siano cessati i motivi che hanno determinato la revoca, previo superamento degli esami, e comunque solo dopo che siano decorsi almeno due anni dalla revoca. Tutto cio' con alcune eccezioni:
- in tutti i casi in cui la revoca e' conseguente alla perdita permanente dei requisiti psico-fisici prescritti, il provvedimento e' definitivo e la patente non puo' piu' essere riottenuta;
- se la revoca e' disposta a seguito di guida sotto l'effetto dell'alcool o della droga non e' possibile conseguire una nuova patente prima che siano decorsi tre anni dall'accertamento del reato. Sul punto si è pronunciato il Consiglio di Stato specificando che il triennio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna e NON dall’accertamento dell’infrazione (Sentenza n. 2416 del 6/6/2016).
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