Cara ADUC
Notifica multa indirizzo non di residenza
Domanda
23 giugno 2016
Buongiorno, in giornata odierna (17/06/2016) il postino del mio paese mi ha consegnato al mio indirizzo di residenza (via Italia '90 n.1) una "comunicazione di avvenuta notifica" all'interno della quale si comunica che la raccomandata AG n. 783467074123 del 15/06/2016 è stata consegnata in data 16/06/2016 nelle mani di mia madre (qualificatasi come familiare convivente) al mio vecchio indirizzo di residenza dove risiedono soltanto i miei genitori. Sono 4 anni che ho effettuato il cambio di residenza con tanto di ricezione della striscia adesiva con il nuovo indirizzo da apporre sulla patente. Ancora non ritiro l'atto ma mia madre mi ha avvisato che si tratta di una multa. Mi
chiedevo se la mancata notifica al corretto indirizzo di residenza rendesse nulla la multa? Inoltre se mia madre perde la multa o si dimentica di consegnarmela, cosa accade? Devo andare alla ricerca della multa? In attesa di un cortese riscontro, resto a disposizione per l'invio di documentazione.
Carmine, da San Giorgio Del Sannio (BN)
Carmine, da San Giorgio Del Sannio (BN)
Risposta ADUC
nell’ipotesi in cui l’atto da notificare sia ritirato da un familiare, la notifica è valida solo se tale familiare è convivente con il destinatario effettivo a prescindere dal tipo di rapporto di parentela che lega i due.
Al contrario, la notifica è nulla se avviene presso la residenza di un familiare residente in un luogo diverso rispetto a quello in cui vive il destinatario dell’atto, come è avvenuto nel caso da Lei descritto.
Con la conseguenza che si dovrà, per forza, presumere che il destinatario non sia mai venuto a conoscenza dell’atto.
La giurisprudenza ritiene, infatti, che se la notifica, seppure effettuata in modo errato, raggiunge – in un modo o nell’altro – il suo scopo e, cioè, viene portata a conoscenza del destinatario (per esempio anche in un luogo diverso da quello della residenza, come presso la sede di lavoro) la nullità della notifica si sana e non può più essere contestata davanti al giudice.
Pertanto, occorre che Lei non faccia alcunché, proprio come se nulla fosse stato notificato, ed, eventualmente, proporre opposizione contro il successivo atto (per esempio, un preavviso di esecuzione forzata), deducendo che quello precedente non è mai stato portato a conoscenza del destinatario.
Al contrario, la notifica è nulla se avviene presso la residenza di un familiare residente in un luogo diverso rispetto a quello in cui vive il destinatario dell’atto, come è avvenuto nel caso da Lei descritto.
Con la conseguenza che si dovrà, per forza, presumere che il destinatario non sia mai venuto a conoscenza dell’atto.
La giurisprudenza ritiene, infatti, che se la notifica, seppure effettuata in modo errato, raggiunge – in un modo o nell’altro – il suo scopo e, cioè, viene portata a conoscenza del destinatario (per esempio anche in un luogo diverso da quello della residenza, come presso la sede di lavoro) la nullità della notifica si sana e non può più essere contestata davanti al giudice.
Pertanto, occorre che Lei non faccia alcunché, proprio come se nulla fosse stato notificato, ed, eventualmente, proporre opposizione contro il successivo atto (per esempio, un preavviso di esecuzione forzata), deducendo che quello precedente non è mai stato portato a conoscenza del destinatario.
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