Cara ADUC
multa, notifica e conoscenza legale dell'atto
Domanda
12 giugno 2015
in data 9 febbraio 2015(allegato) mi veniva notificata(cartella verde) da poste italiane una raccomandata contenente atti giudiziari, con l'avviso che avevo 180 giorni di tempo per ritirarla. la ritiravo in data 4 giugno 2015 e all'interno trovavo una multa con decurtazione di due punti. provvedevo immediatamente a pagare la multa con la decurtazione del 30% (entro 5gg.) e mi apprestavo a inviare la A/R per informare l'organo di polizia a chi decurtare i due punti.
Nello stesso giorno mi veniva recapitata dal postino una multa (allegato) relativa al mancato invio entro 60gg (quindi dal 9 febbraio 2015) del mancato invio modulo per la decurtazione del puntoggio (e non anche del mancato pagamento della multa). Mi recavo al comando di polizia urbana per contestare la multa, ritenendo non trascorsi per il ritiro della stessa i 180 gg previsti dalla raccomandata delle Poste Italiana. Affermavo inoltre che se non ritiravo la raccomandata non potevo sapere di cosa trattava e agire nei tempi previsti. Mi veniva detto che per loro il decorrere della notifica è dalla data di ricezione trascorsi 10 gg e da li partivano i 60 gg per l'invio della raccomandata per la decurtazione dei punti. ho verificato in internet per capire il significato di notifica e trovavo quanto segue: nell'articolo 16, comma 5, del Dlgs n. 546 del 1992, sul processo tributario. La norma sancisce infatti che "qualunque comunicazione e notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione", ma, di contro, chiarisce che "i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto". inoltre trovavo una sentenza della corte costituzionale che sintetizzo: è stata riconosciuta la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notifica.
si tratta dell'estensione di un principio già presente nell'ordinamento giuridico, e, in particolare, come osservato dai giudici, nella citata legge n. 890 del 1982, la quale "all'art. 8 prevede, secondo l'interpretazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego presso l'ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza". inoltre leggevo dell'illegittimmità del combinato disposto art 140 cpc e art 8 legge 890 del 1982. in conclusione, potete dirmi se ho diritto al ricorso al giudice di pace?? è effettivamente scisso il termine di notifica? per qualsiasi ulteriore chiarimento resto a vs. completa disposizione. grazie
Claudio, da Roma (RM)
Nello stesso giorno mi veniva recapitata dal postino una multa (allegato) relativa al mancato invio entro 60gg (quindi dal 9 febbraio 2015) del mancato invio modulo per la decurtazione del puntoggio (e non anche del mancato pagamento della multa). Mi recavo al comando di polizia urbana per contestare la multa, ritenendo non trascorsi per il ritiro della stessa i 180 gg previsti dalla raccomandata delle Poste Italiana. Affermavo inoltre che se non ritiravo la raccomandata non potevo sapere di cosa trattava e agire nei tempi previsti. Mi veniva detto che per loro il decorrere della notifica è dalla data di ricezione trascorsi 10 gg e da li partivano i 60 gg per l'invio della raccomandata per la decurtazione dei punti. ho verificato in internet per capire il significato di notifica e trovavo quanto segue: nell'articolo 16, comma 5, del Dlgs n. 546 del 1992, sul processo tributario. La norma sancisce infatti che "qualunque comunicazione e notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione", ma, di contro, chiarisce che "i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto". inoltre trovavo una sentenza della corte costituzionale che sintetizzo: è stata riconosciuta la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notifica.
si tratta dell'estensione di un principio già presente nell'ordinamento giuridico, e, in particolare, come osservato dai giudici, nella citata legge n. 890 del 1982, la quale "all'art. 8 prevede, secondo l'interpretazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego presso l'ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza". inoltre leggevo dell'illegittimmità del combinato disposto art 140 cpc e art 8 legge 890 del 1982. in conclusione, potete dirmi se ho diritto al ricorso al giudice di pace?? è effettivamente scisso il termine di notifica? per qualsiasi ulteriore chiarimento resto a vs. completa disposizione. grazie
Claudio, da Roma (RM)
Risposta ADUC
ci spiace, ma lei ha torto. La questione della notifica e' come le e' stata riferita dai vigili: dopo 10 gg dal deposito della cartolina che l'avvisa di andare a ritirare la raccomandata, quest'ultima si da' per notificata, che e' cosa diversa dal ritiro, per cuti tutti i termini partono da quel giorno. Qui la norma: http://sosonline.aduc.it/scheda/multe+violazioni+al+codice+della+strada+verbale+sua_12880.php
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