Cara ADUC
Mediazione non obbligatoria per giudice di pace
Domanda
30 giugno 2016
Sull'argomento legato all'obbligo della mediazione obbligatoria, ho rilevato che vi siano orientamenti diversi. Tra questi quello di una sentenza del giudice di pace di Napoli,(che allego in file) che ha stabilito:
"La mediazione civile non è obbligatoria per le controversie di competenza del giudice di pace "(Giudice di Pace di Napoli, Sez. II, 23/03/2012). La decisione poggia sul fatto che l'art. 322 cpc prevede la non obbligatorieta' del tentativo di conciliazione, e della incostituzionalita' dunque dello stesso.
Da parte mia trovo che sia illegittimo pure per il fatto che non tiene conto del valore della causa. Mi spiego: se per le cause inferiori a 1.100 € si puo' stare in giudizio personalmente, non si vede perche' nella fase antecedente questo diritto non sia stato rispettato, giacche' stabilisce che ci si debba obbligatoriamente far assistere da un avvocato. Appare dunque evidente che costituisca un fattore che deprime le chances di difesa di chi non abbia pari risorse economiche, ingenerando una discriminazione indiretta negli effetti, giacche' una parte dei chiamati in causa si trovano a perderla ove non abbia sufficienti risorse per avvalersi di un avvocato. E' quindi qui il profilo incostituzionale di tale doppia obbligatorieta', a mio modesto parere.
Mi farebbe piacere avere un parere da parte vostra.
saluti
Posso chiedervi se tale decisione sia utilizzabile attualmente nei giudizi presso il giudice di pace, o meglio se avete notizia di altre sentenze
Paolo, da Jesi (AN)
"La mediazione civile non è obbligatoria per le controversie di competenza del giudice di pace "(Giudice di Pace di Napoli, Sez. II, 23/03/2012). La decisione poggia sul fatto che l'art. 322 cpc prevede la non obbligatorieta' del tentativo di conciliazione, e della incostituzionalita' dunque dello stesso.
Da parte mia trovo che sia illegittimo pure per il fatto che non tiene conto del valore della causa. Mi spiego: se per le cause inferiori a 1.100 € si puo' stare in giudizio personalmente, non si vede perche' nella fase antecedente questo diritto non sia stato rispettato, giacche' stabilisce che ci si debba obbligatoriamente far assistere da un avvocato. Appare dunque evidente che costituisca un fattore che deprime le chances di difesa di chi non abbia pari risorse economiche, ingenerando una discriminazione indiretta negli effetti, giacche' una parte dei chiamati in causa si trovano a perderla ove non abbia sufficienti risorse per avvalersi di un avvocato. E' quindi qui il profilo incostituzionale di tale doppia obbligatorieta', a mio modesto parere.
Mi farebbe piacere avere un parere da parte vostra.
saluti
Posso chiedervi se tale decisione sia utilizzabile attualmente nei giudizi presso il giudice di pace, o meglio se avete notizia di altre sentenze
Paolo, da Jesi (AN)
Risposta ADUC
la questione resta ad oggi controversa in giurisprudenza. possiamo segnalarle questa successiva ordinanza: http://www.resaequaeadr.it/attachments/article/1231/La%20Nuova%20Procedura%20Civile.pdf
Per approfondimenti Le suggeriamo di rivolgersi al suo avvocato di fiducia.
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