Cara ADUC
informazioni condominio
Domanda
25 ottobre 2019
Buongiorno,
sono a richiedere un parere su un problema del mio condominio, siamo riusciti a far dimettere il ns amministratore e a nominarne uno nuovo, il problema sta nel bilancio che nonostante le spiegazioni date da me suffragate da fatti oggettivi in una riunione pre-assembleare, la maggioranza ha approvato facendo quadrato a difesa del vecchio amministratore per via di amicizie di vecchia data, l'amministratore non ha rispettato art 1130bis non era in possesso del registro > contabile, anagrafico e degli altri registri, rendendo cosi annullabili i 5 anni precedenti di bilancio per incompletezza del rendiconto condominiale. la mia domanda è la seguente:
essendo solo in 5 persone su 23 che vorrebbero richiedere i danni mentre altri preferiscono lasciar perdere, che cosa mi consiglia e se conviene visto che la maggioranza ha approvato il bilancio
saluti e grazie
Massimo, dalla provincia di FI
sono a richiedere un parere su un problema del mio condominio, siamo riusciti a far dimettere il ns amministratore e a nominarne uno nuovo, il problema sta nel bilancio che nonostante le spiegazioni date da me suffragate da fatti oggettivi in una riunione pre-assembleare, la maggioranza ha approvato facendo quadrato a difesa del vecchio amministratore per via di amicizie di vecchia data, l'amministratore non ha rispettato art 1130bis non era in possesso del registro > contabile, anagrafico e degli altri registri, rendendo cosi annullabili i 5 anni precedenti di bilancio per incompletezza del rendiconto condominiale. la mia domanda è la seguente:
essendo solo in 5 persone su 23 che vorrebbero richiedere i danni mentre altri preferiscono lasciar perdere, che cosa mi consiglia e se conviene visto che la maggioranza ha approvato il bilancio
saluti e grazie
Massimo, dalla provincia di FI
Risposta ADUC
le delibere dell'assemblea con il quorum previsto dalla legge sono obbligatorie per tutti i condomini quindi anche quella di approvazione del bilancio presa con la maggioranza dovuta.
Il condomino dissenziente può impugnare solo le delibere contrarie alla legge (ossia alle norme del cod.civ.) o al regolamento davanti all'autorità giudiziaria. Fino all'esito della causa la delibera resta valida a meno che il Giudice ritenga di poterla sospendere (ex art. 1137). Si consulti con gli altri dissenzienti per decidere e per fare eventualmente una causa cumulativa.
Il condomino dissenziente può impugnare solo le delibere contrarie alla legge (ossia alle norme del cod.civ.) o al regolamento davanti all'autorità giudiziaria. Fino all'esito della causa la delibera resta valida a meno che il Giudice ritenga di poterla sospendere (ex art. 1137). Si consulti con gli altri dissenzienti per decidere e per fare eventualmente una causa cumulativa.
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