Cara ADUC
Garanzia. Due mesi dalla scoperta del problema
Domanda
10 giugno 2015
Salve, ho letto che il consumatore ha due mesi di tempo dalla scoperta del problema di un prodotto (ancora nel primo anno di garanzia) per richiedere al venditore la sostituzione o la restituzione dei soldi.
Se ad esempio il giorno 20/03/2015 marzo il prodotto elettronico subisce l'intervento di un centro assistenza su chiamata diretta e, dopo personali verifiche dei giorni successivi, una decina circa, ci si accorge che hanno risolto il problema motivo di chiamata ma ne hanno creato un altro di più complicata risoluzione e che, dopo una successiva sollecitazione, il centro assistenza il giorno 10/04/2015 effettua una loro perizia asserendo che il prodotto rientra nei loro parametri, è possibile rivalersi sul venditore il giorno 28/05/2015 (dunque oltre i due mesi dal giorno dell'intervento sebbene la scoperta del danno sia avvenuta successivamente a quella data, ma
entro due mesi dal giorno della perizia finale)?
Grazie
Marco, da Marcaria (MN)
Se ad esempio il giorno 20/03/2015 marzo il prodotto elettronico subisce l'intervento di un centro assistenza su chiamata diretta e, dopo personali verifiche dei giorni successivi, una decina circa, ci si accorge che hanno risolto il problema motivo di chiamata ma ne hanno creato un altro di più complicata risoluzione e che, dopo una successiva sollecitazione, il centro assistenza il giorno 10/04/2015 effettua una loro perizia asserendo che il prodotto rientra nei loro parametri, è possibile rivalersi sul venditore il giorno 28/05/2015 (dunque oltre i due mesi dal giorno dell'intervento sebbene la scoperta del danno sia avvenuta successivamente a quella data, ma
entro due mesi dal giorno della perizia finale)?
Grazie
Marco, da Marcaria (MN)
Risposta ADUC
non ci risulta il limite di tempo da lei citato di due mesi; il venditore venuto a conoscenza della vicenda potra' convenire con lei sui difetti non rimossi dall'assistenza e le potra' sostituire l'apparecchio; oppure si nascondera' dietro il responso tecnico del centro di assistenza, rifiutandosi. A quel punto lei, dopo aver fatto valutare l'obiettivita' delle prove esibite dal CA, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
intimando la risoluzione del contratto, il rimborso di quanto pagato e un congruo risarcimento dei danni.
Nel caso in cui il venditore non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
intimando la risoluzione del contratto, il rimborso di quanto pagato e un congruo risarcimento dei danni.
Nel caso in cui il venditore non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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