Cara ADUC
eventuale impugnazione delibera condominiale
Domanda
28 aprile 2022
Buongiorno, la problematica condominiale qui posta alla vs. attenzione
riguarda l’addebito delle spese relative al “CPI” (Certificato Prevenzione
Incendi) di quasi 6mila euro che inizialmente l’Amministrazione aveva
addebitato a tutto il Condominio come “spese di proprietà” ma che in sede
di assemblea è stato deliberato di addebitare ai soli proprietari delle
autorimesse con un aumento significativo a carico dei singoli proprietari
di autorimesse.
La motivazione di questo ricalcolo è stata: un’interpretazione del
Regolamento Condominiale che “alla pagnia 4” prevede l’addebito delle
spese specifiche della autorimesse ai soli proprietari di queste. In
particolare il CPI in questione riguarderebbe le sole autorimesse in
quanto gli alloggi essendo dotati di impianto scaldante singolo o autonomo
e non sarebbero assoggettati a tale Normativa/Certificazione.
Lo scrivente, proprietario di una sola autorimessa in tale condominio
riterrebbe che, tale spesa, pur riguardantele sole autorimesse, debba
essere invece addebitata anche ai proprietari degli alloggi in quanto la
sicurezza che ne deriva non può essere circoscritta alle sole autorimesse:
un incendio che dovesse svilupparsi nel basamento/locali box sottostanti
nelle fondamenta del palazzo coinvolgerebbe tutto il Condominio e non solo
i locali autorimesse.
Cioè: siamo d’accordo che spese inerenti ai soli locali box siano
imputabili ai soli proprietari dei box ma nel caso specifico, trattandosi
di sicurezza, questa si estende a tutto il condominio perché queste fanno
parte come corpo unico di tutto il fabbricato condominiale e non solo ai
soli locali box. Per lo meno si dovrebbe prevedere una diversa
ripartizione ma che coinvolga variamente tutto il condominio in quanto, si
ripete, un incendio nei locali autorimesse coinvolgerebbe TUTTO il
condominio, se non altro per la presenza di scale ed ascensore che corrono
per tutta l’altezza del fabbricato a partire dall’ultimo piano interrato
dei box.
Esiste a vs. avviso una possibilità di impugnativa sulla base del
“ragionamento” testè fatto ?
Qualora l’impugnativa sia fattibile quale iter dovrebbe seguire e i
termini?
La potete gestire voi come ADUC?
I costi?
Lo scrivente come detto è solo proprietario di un box, NON ha partecipato
all’assemblea, ha ricevuto la notifica del verbale il 15.4.2022.
Allegato il regolamento Condominiale
Ringrazio per l’attenzione.
Cordiali saluti.
Antonio Alberto (MI)
Antonio Alberto (MI)
Risposta ADUC
non c'e' nessun allegato per verificare la rispondenza della delibera al regolamento condominiale contrattuale RCC. In merito al quesito, in assenza di indicazioni alternative, vige l'art. 1123 cc, c II e III, per il quale, a ns avviso, saranno a carico dell'intera proprieta' del fabbricato le spese degli interventi di protezione passiva (barriere antincendio, compartimentazioni, porte tagliafuoco, ecc), mentre saranno dovute dai soli proprietari dei box quelli di protezione attiva (estintori, allarmi antincendio, evacuazione fumi, segnaletica, ecc). Stesso discorso per la ripartizione delle spese di progettazione e amministrative.
L'ADUC non svolge direttamente assistenza legale.
In merito all'impugnazione della delibera, qui uno stralcio dalla ns scheda pratica:
<
Le delibere dell'assemblea sono vincolanti per tutti i condomini.
Se esse sono contrarie alla legge o al regolamento del condominio il condomino dissenziente, astenuto o assente all'assemblea può chiederne l'annullamento all'Autorità giudiziaria entro 30 giorni calcolati dalla data di deliberazione (per i dissenzienti e gli astenuti) o dalla data di comunicazione della deliberazione (per gli assenti).
L'azione di annullamento NON sospende gli effetti della delibera a meno che ciò non sia stato disposto -dietro specifica richiesta- dal giudice.>>
condominio
L'ADUC non svolge direttamente assistenza legale.
In merito all'impugnazione della delibera, qui uno stralcio dalla ns scheda pratica:
<
Se esse sono contrarie alla legge o al regolamento del condominio il condomino dissenziente, astenuto o assente all'assemblea può chiederne l'annullamento all'Autorità giudiziaria entro 30 giorni calcolati dalla data di deliberazione (per i dissenzienti e gli astenuti) o dalla data di comunicazione della deliberazione (per gli assenti).
L'azione di annullamento NON sospende gli effetti della delibera a meno che ciò non sia stato disposto -dietro specifica richiesta- dal giudice.>>
condominio
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