Cara ADUC
Errata suddivisione spese condominiali
Domanda
5 febbraio 2019
Buongiorno,
premesso che abito in un palazzo che è servito da 4 tratti di fogna indipendenti per le 36 famiglie. Il mio appartamento utilizza un tratto per un bagno e uno diverso per altro bagno e cucina. Nel 2015 sono stati eseguiti dei lavori sul primo tratto (da me utilizzato per un solo bagno e da altri condomini per 2 bagni e la cucina). L’amministratore, senza tenere conto dell’uso individuale ha suddiviso la spesa in base ai millesimi e non in base al fatto che quel tratto serve in misura diversa i condomini interessati. Con numerose pec ho illustrato le mie ragioni, molto spesso ignorate, e nelle pochissime risposte si è limitato a dire che la suddivisione è corretta in base a norme del codice e non intende discutere.
Poiché anche nel prossimo bilancio consuntivo ha inserito questa spesa desidererei sapere come comportarmi.
Grazie e cordiali saluti
Francesco (CZ)
premesso che abito in un palazzo che è servito da 4 tratti di fogna indipendenti per le 36 famiglie. Il mio appartamento utilizza un tratto per un bagno e uno diverso per altro bagno e cucina. Nel 2015 sono stati eseguiti dei lavori sul primo tratto (da me utilizzato per un solo bagno e da altri condomini per 2 bagni e la cucina). L’amministratore, senza tenere conto dell’uso individuale ha suddiviso la spesa in base ai millesimi e non in base al fatto che quel tratto serve in misura diversa i condomini interessati. Con numerose pec ho illustrato le mie ragioni, molto spesso ignorate, e nelle pochissime risposte si è limitato a dire che la suddivisione è corretta in base a norme del codice e non intende discutere.
Poiché anche nel prossimo bilancio consuntivo ha inserito questa spesa desidererei sapere come comportarmi.
Grazie e cordiali saluti
Francesco (CZ)
Risposta ADUC
se contesta la ripartizione dei costi fatta dall'amministratore, la prima cosa che può fare è porre la questione all'assemblea ai sensi dell'art. 1133 del codice civile. Se però la ripartizione è già stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea (o se lo sarà nel prossimo bilancio consuntivo), e se l'assemblea decidesse di dare ragione all'amministratore, potrà rivolgersi ad un legale per impugnare la deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 1137 del codice civile.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti