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Cara ADUC

Eccezioni art. 59 comma c) del Codice del Consumo

10 novembre 2023
Domanda 10 novembre 2023
Ho firmato un contratto a casa mia, proposto da un venditore su appuntamento (porta a porta), per la fornitura in opera di una vetrata amovibile panoramica del valore di ca. 9500 euro dando un acconto di 700 euro. L'accordo prevedeva il successivo intervento dopo alcuni giorni di un topogafo per il rilievo preciso delle misure Per vari motivi ho inviato una PEC il giorno dopo invocando il diritto di recesso nei termini di legge, chiedendo la restituzione dell'acconto.
Mi e' stato risposto che avevo firmato un contratto di appalto in cui era negato il diritto di recesso, trattandosi di un bene personalizzato su misura e che avevo versato una caparra confirmatoria e che dovevo mantenere fede al contratto indissolubilmente. Ho ribattuto che un bene puo' essere considerato personalizzato e prodotto su misura solo dopo avere preso almeno le misure e che non essendo neanche iniziato il processo preliminare della produzione (acquisto materie prime ecc.) il mio diritto restava reale. Mi e' stato risposto : l’informativa contrattuale prevede espressamente l’ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO di cui all’art. 59 Cod. Consumo e la clausola è stata oggetto di doppia sottoscrizione.
L'art. 59, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza europea (vedasi Corte giustizia UE sez. VI - 21/10/2020, n. 529) risulta sempre opponibile al consumatore, anche qualora non sia stato iniziato l'iter di produzione del bene. Il bene è chiaramente SU MISURA.
Il contratto reca varie annotazioni ‘a penna’, segno evidente di una concertazione tra le parti.
Peraltro il Sig.xxx, che ha letto il contratto, poteva chiedere ogni chiarimento ritenesse.
Si invita pertanto la Committenza al rispetto degli obblighi contrattuali ed alla sua prosecuzione.
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Alternativamente, si propone, in via esclusivamente conciliatoria e senza nulla ammettere, la possibilità di pervenire ad una risoluzione contrattuale consensuale previa corresponsione di un indennizzo a favore della società appaltatrice ai sensi dell'art. 1671 c.c. per le spese sostenute ed il mancato guadagno derivante dalla rinuncia all’affare che può essere quantificato nelle euro 700,00 già corrisposte.
Vi chiedo cortesemente di chiarire se da parte del venditore e' sufficiente inserire nelle norme contrattuali l'eccezione dell'art.59 solo definendo il proprio prodotto COMUNQUE su misura a qualunque stadio del contratto, abusando del termine "bene su misura" applicato all'oggetto del contratto, il quale non può essere tale fintantoché le misure di progetto non vengano prese. E quindi nella fase iniziale del contratto, prima del rilievo topografico delle misure, fatto essenziale e determinante per considerare il bene "su misura", tale impropria e indebita attribuzione dell'anzidetto termine, mina alle fondamenta la possibile applicazione dell'art 59c invocata dal venditore, ancorché richiamata nelle condizioni contrattuali che palesemente si configurano come un illecito, da contestare.
Grazie per un vs cortese suggerimento.
Gerardo, dalla provincia di RM

Risposta ADUC
il diritto di recesso è escluso per i beni personalizzati ma ovviamente il bene deve già essere stato ordinato e personalizzato. Se lei ha esercitato il diritto di recesso il giorno dopo la firma del contratto e prima ancora che venissero a prendere le misure per personalizzare il bene, non si può parlare di bene già personalizzato e lei ha quindi diritto di recedere.
Faccia anche una segnalazione allo sportello del a href=http://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/come-segnalare target=_blank>Garante della concorrenza e del mercato
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Ha risposto Smeralda Cappetti
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