Buongiorno.
Qualche giorno fa avevo la necessità di acquistare un pacchetto di
sigarette, per un amico indisposto, presso un distributore automatico
presente nella mia zona di residenza. Non essendo pratico ho inserito
una banconota da 20 euro e solo dopo ho scoperto che il distributore
non elargiva il resto. A questo punto sceglievo, dunque, di acquistare
altri quattro pacchetti di sigarette e giungere così all'utilizzo
dell'intero importo. Atteso che il distributore non dava possibilità
di scelta (mi riferisco al gusto delle sigarette elettroniche)
decidevo di acquistare le uniche presenti, certo che il giorno dopo
avrei potuto sostituirle in orario di chiusura.
L'indomani mi recavo presso la rivenditoria, esibendo lo scontrino ove
si evinceva il credito di 16 euro con il quale avevo acquistato i
pacchetti. L'esercente si rifiutava di sostituirli adducendo un
impedimento di legge in riferimento al cambio di prodotti di tabacchi.
Richiestogli quali fossero le norme che prevedessero tale divieto,
l'esercente faceva riferimento all'art. 34 punto 8 e art. 35 della
legge 1293 del 1957; art. 83 del DPR1074 del 14 ottobre 1958 e art. 15
Capitolato d'Oneri. Ora, analizzando le norme indicate, parrebbe
essere vigente il divieto di "acquisto di generi non dall'organo di
distribuzione" divieto di "comprare, ritenere o vendere generi di
monopolio non prelevati direttamente dagli organi di rifornimento" di
"acquisire, detenere o vendere tabacchi lavorati non pervenuti
direttamente dal deposito fiscale di aggregazione".
A corredo delle motivazioni, l'esercente affermava, peraltro, che i
generi di monopolio sono tracciati. Motivo per cui, a parere dello
scrivente, sarebbe semplicissimo ed immediato appurare la provenienza
dei quattro pacchetti dalla rivenditoria in questione.
Vi chiedo, dunque, se, come lo scrivente ritiene, ci si trovi dinanzi
ad una errata e strumentale interpretazione da parte dell'esercente.
Cordialmente
Pierluigi, dalla provincia di IT
Risposta: al di là di vincoli fiscali piu' o meno stringenti, legati alla specificita' dei prodotti, il venditore di un pubblico esercizio commerciale non è obbligato al recesso per ripensamento di un acquisto conforme, ai sensi del codice di consumo.