Domenica 27 settembre 2026
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Cara ADUC

diritto di abitazione

13 giugno 2018
Domanda 13 giugno 2018
Salve, tempo fa uno zio dono a mia madre e ad altre due sorelle due appartamenti, riservandosi il diritto di abitazione è nel caso avesse bisogno anche le cure e il sostentamento, ora lo zio e ricoverato presso una struttura perché non sta più con la testa e il giudice tutelare ha nominato un amministratore di sostegno, per dargli una mano per il sostentamento l'amministratore ci consigliava di affittare l'appartamento a canone concordato e l'inquilino tutti i mesi versa la quota sul conto corrente dello zio. Ora la mamma non ce più come anche una zia, abbiamo ereditato delle quote degli immobili. Dobbiamo pagare in base alle quote l'imu e fin qui va tutto ok. Mi sono recata presso l'ufficio tributi del comune ho spiegato la situazione come era e l'impiegato mi ha detto che noi non siamo tenuti a versare l'imu perche' il soggetto passivo e lo zio che si e riservato il diritto di abitazione con insistenza mi ha citato che ce anche un articolo del codice civile, detto ciò ho fatto presente all'amministratore che l'imu doveva pagarla lui per conto dello zio ma lui per tutta risposta mi ha detto che i proprietari siamo noi e la tassa dobbiamo versarla noi.
Chiedo a voi CHI DEVE PAGARE LA TASSA? noi o lo zio, inoltre vorrei sapere visto che lo zio e ricoverato presso la struttura e non penso che uscirà perché sta peggiorando giorno per giorno, gradirei sapere anche se possiamo vendere l'appartamento dove lui si e riservato il dominio.
Fiduciosa di vostre cortesi risposte porgo i più cordiali Saluti.
Carla

Risposta ADUC
non siamo esperti in materia fiscale; per maggiori info può rivolgersi ad un commercialista o ad un Caf, per cui possiamo soltanto esprimere un ns. parere.
Secondo la normativa vigente del d.l. 23/2011 Art. 9 Applicazione dell'imposta municipale propria,
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Poichè i proprietari siete voi, quali eredi dei donatari degli immobili, dovete pagare l'IMU in base alle quote. Non ha alcuna rilevanza che nella donazione il donante si sia riservato il diritto di abitazione. L'esenzione infatti opera solo per il proprietario o titolare di altro diritto reale che l'adibisce a abitazione principale.
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