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Cara ADUC

Conguaglio astronomico Eni Gas

25 febbraio 2016
Domanda 25 febbraio 2016
La mia famiglia ha una impresa e detta società ha un contratto con ENI gas e power per la fornitura del gas. Detto contratto è regolato secondo le regole del Mercato libero. il contratto rientra nei 5.000 mcs annui di consumo. Qualche mese fa è stato sostituito il contatore e la scorsa settimana abbiamo ricevuto una fattura di conguaglio di cifre assurde (oltre 50.000 €).
Intendiamo presentare reclamo (anzitutto vorremmo vedere la foto che attesti che il contatore tolto al momento della sostituzione effettivamente riportasse i consumi di cui si parla ma SOPRATTUTTO sono messi a conguaglio ben 7 anni mentre potrebbero farlo solo per 5)ma la cosa che più ci preoccupa e l'iter e le conseguenze pratiche:
- inviata la raccomandata di reclamo, in caso di mancata risposta o risposta negativa possiamo aderire alla conciliazione online di cui ho letto informandomi in rete?
- nell'iter della procedura c'è la possibilità che stacchino il gas o l'avvio della procedura blocca ogni possibilità di distacco?
Anna Chiara, da Roma

Risposta ADUC
Oltre la foto del contatore deve esserci un documento sottoscritto dal cliente che riporti la lettura.
La compagnia deve rispondere entro 40 giorni.
In ogni caso converrà presentare un reclamo all'Autorità, in modo da aggiornare il contatore di queste assurde fatture che pervengono a tappeto:
http://www.sportelloperilconsumatore.it/reclami
La prescrizione è cinque anni da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore può (e deve) fare la lettura dei contatori (generalmente per il tramite del distributore). E' in quell'occasione che, rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate, può pretendere il pagamento del conguaglio. Ed è quindi da quel momento che decorre la prescrizione quinquennale. Per capire da quando decorre la prescrizione è quindi necessario individuare il giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, avrebbe dovuto effettuare la lettura del contatore.
Per i contratti Gas in libero mercato, deve essere il contratto a regolamentare la periodicità delle letture. Deve quindi verificare cosa prevede il contratto in merito.
Pertanto, se da quando il gestore avrebbe dovuto conoscere la lettura effettiva sino al momento della richiesta vera e propria del corrispettivo economico non sono intervenute comunicazioni ufficiali (raccomandate con ricevuta di ritorno e documenti similari) e contestualmente sono passati oltre 5 anni, tutto ciò che è relativo al consumo precedente ai 5 anni stessi si considera prescritto.
Vi è una sola eccezione a questa regola, ovvero quando il distributore dimostra di non aver potuto effettuare la lettura periodica in quanto il contatore era inaccessibile (ad es., perché situato all'interno dell'abitazione e l'utente era assente). In questi casi, se il distributore dimostra che ha effettivamente inviato il letturista per leggere il contatore, la prescrizione decorrerà dalla successiva lettura periodica dovuta. Se invece il contatore è accessibile (ad es. sulla strada pubblica, nel vano scale di un condominio con diverse abitazioni, o in altra area accessibile a terzi) non potrà essere eccepita dal distributore l'impossibilità di lettura.
Venendo alle domande, la conciliazione on line è su base volontaria e quindi dipende se la società aderisce. Nel vostro caso, Eni aderisce.
http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm
L'avvio della procedura sospende qualsiasi azione. Sarebbe del resto assurdo procedere al distacco dell'utenza con un tentativo di mediazione in corso.
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