Cara ADUC
Chiarimenti su passo carrabile
Domanda
27 gennaio 2022
lateralmente alla mia casa c'e' una stradina di mia proprieta' con
servitu' di passaggio che da accesso ai proprietari delle campagne, ora
il comune vuole applicare il passo carrabile, questa cosa non mi sembra
giusta, avete chiarimenti in merito?
Cordialità
Adina, dalla provincia di PE
Cordialità
Adina, dalla provincia di PE
Risposta ADUC
generalmente sono soggetti al pagamento della Cosap – ossia la concessione per occupazione di suolo pubblico – solo se l’utente chiede il divieto di sosta con obbligo di rimozione.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16733/ del 27 luglio 2007, sezione tributaria, per ribadire che i passaggi carrabili a raso non sono soggetti a tassa. La suprema Corte ha stabilito che il passo a raso, cioé senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”.
Del resto la Cosap significa tassa di occupazione suolo ed aree pubbliche: quindi se non c’è occupazione non c’è neanche tassa. L’articolo 44 del decreto legislativo n. 507/1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale creata per facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. Se non c’è alcuna di queste opere, la tassazione degli accessi a raso comporterebbe l’assoggettamento del diritto di accesso alla proprietà privata ad un onere tributario che dal punto di vista giuridico non sarebbe motivato.
Nel suo caso sembra che non ci sia alcuna interruzione di manufatto marciapiede, per cui se vi sarà un passo carrabile non sarà soggetto a COSAP.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16733/ del 27 luglio 2007, sezione tributaria, per ribadire che i passaggi carrabili a raso non sono soggetti a tassa. La suprema Corte ha stabilito che il passo a raso, cioé senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”.
Del resto la Cosap significa tassa di occupazione suolo ed aree pubbliche: quindi se non c’è occupazione non c’è neanche tassa. L’articolo 44 del decreto legislativo n. 507/1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale creata per facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. Se non c’è alcuna di queste opere, la tassazione degli accessi a raso comporterebbe l’assoggettamento del diritto di accesso alla proprietà privata ad un onere tributario che dal punto di vista giuridico non sarebbe motivato.
Nel suo caso sembra che non ci sia alcuna interruzione di manufatto marciapiede, per cui se vi sarà un passo carrabile non sarà soggetto a COSAP.
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