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cartelle esattoriali e ingiunzioni.

31 gennaio 2019
Domanda 31 gennaio 2019
Buonasera, ho diverse posizioni aperte con il fisco per le quali vi è una procedura esecutiva in corso.
Il mio caso in teoria dovrebbe rientrare nell'art.4 del d.l. 119/18 convertito nella L. 136/18 in quanto per la maggiore sono debiti inferiori a 1000 euro.
In pratica, però, questa normativa non si applica al mio caso perché l'agente della riscossione della mia zona utilizza le ingiunzioni invece che le cartelle esattoriali e la normativa parla letteralmente solo di cartelle. Chiedendo lumi alla società preposta alla riscossione mi hanno risposto che per le stesse posizioni se fossi residente a pochi km di distanza le mie posizioni sarebbero state annullate perché li altro agente della riscossione usa le cartelle. Mi sembra un po' assurda questa cosa.
Possibile che il metodo di riscossione faccia applicare a macchia di leopardo una normativa nazionale? E se così fosse non ci sono profili di incostituzionalità della norma per violazione dell'art. 3 Cost.?
Flavio, dalla provincia di CH

Risposta ADUC
la c.d.rottamazione o meglio la definizione agevolata riguarda letteralmente solo le cartelle esattoriali.
È possibile beneficiare della rottamazione delle ingiunzioni fiscali di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, che sono state notificate entro il 16 ottobre 2017 per il recupero delle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni o dei concessionari della riscossione di cui all’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Tuttavia, il benefico è subordinato al fatto che i suddetti enti abbiano stabilito l’adozione dell’esclusione delle sanzioni.
Nel suo caso deve informarsi se l'Ente creditore abbia deliberato l'adozione della c.d. rottamazione ter per le ingiunzioni fiscali.
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