Martedì 3 novembre 2026
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Cara ADUC

Cartella Equitalia dubbia

17 ottobre 2015
Domanda 17 ottobre 2015
Buongiorno,
vi scrivo in quanto in data 08/09/2015 ho ricevuto una raccomandata che mi chiedeva di andare a ritirare una cartella equitalia depositata presso la Casa Comunale (Comune di Roma). Questo perchè, quando il messo Equitalia si era recato al mio domicilio a quanto pare non aveva trovato nessuno a cui notificare l'atto. Dal foglio di notifica apprendevo che il suddetto messo era passato al mio domicilio il 27/08/2015 e, contrariamente a quanto previsto da legge, NON aveva lasciato alcun avviso affisso alla porta di casa e aveva depositato la cartella alla Casa Comunale, inviando appunto successivamente la relativa raccomandata.
Comunque, a parte questo primo dubbio sulla procedura non corretta, mi reco a ritirare la cartella e scopro che si tratta di somme che l'agenzia delle entrate richiede per una serie di imposte di registro relative ad una causa da me sostenuta nel 2004, cioè 11 anni fa e a quanto pare ancora da pagare.
Premesso che sto cercando tramite l'avvocato dell'epoca di verificare in modo difficoltoso (sono passati 11 anni) se le imposte siano state da me pagate o meno, volevo porre 3 quesiti:
1) i 60 gg. dalla notifica per effettuare il saldo da quale data partono in questo caso? Da quella in cui il dipendente Equitalia è passato al mio domicilio? Da quella in cui egli ha effettuato deposito presso Casa comunale? Da quella in cui ho ricevuto raccomandata o infine da quella effettiva in cui ho ritirato la cartella presso la casa comunale?
2) a vostro avviso è possibile che le somme, qualora anche da me non pagate all'epoca, siano prescritte per il decorrere di 11 anni?
3) è valida una cartella per la quale non è stato affisso alcun avviso sull'abitazione come previsto da legge?
Vi ringrazio anticipatamente per l'eventuale supporto ed allego la cartella equitalia per maggiori chiarimenti
Sandro, da Roma (RM)

Risposta ADUC
1) da quello del ritiro della busta
2) dipende dal tipo di tributo e dalla cronologia delle notifiche degli atti precedenti, che ne stabilisce i termini di prescrizione,
3) non ci sono garanzie legali da esigere circa la correttezza del recapito postale in merito all'affissione fisica dell'avviso.
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