Cara ADUC
Capo d'abbigliamento difettato
Domanda
24 maggio 2020
Ieri 21 maggio mia moglie si è recata in un negozio d'abbigliamento vicino a casa nostra (siamo clienti da anni) per dare un'occhiata e la commessa l'ha convinta in modo piuttosto insistente ad acquistare una t-shirt rossa di marca
al prezzo di 40 euro. Mia moglie solo oggi si è accorta che la maglia ha un difetto: nella parte posteriore erano non troppo ben visibili, tre strisce sottili di una sostanza nera simile al grasso. A quel punto ha contattato il negozio spiegando l'accaduto e d'accordo con la commessa ha restituito la maglia cambiando la maglia con una simile ma di diverso colore ad un prezzo di sei euro superiore (ovviamente la commessa si è tenuta il vecchio scontrino e ne ha battuto un altro).
Pensavamo fosse finita lì, quando questa sera la commessa del negozio ha ricontattato mia moglie al cellulare informandola che ha provveduto a far visionare la maglia al proprietario del negozio il quale, a suo dire, si è espresso rifiutando qualsiasi giustificazione a riguardo e colpevolizzando unicamente mia moglie per il difetto del capo (nel caso specifico accusandola che secondo lui, è stata lei a provocare seppur inavvertitamente il difetto, stirandola con un ferro a vapore tipo la stirella). Mia moglie sostiene invece che il difetto sia riconducibile piuttosto a macchia di grasso o simile. A questo punto le è venuto il sospetto che la commessa, in malafede, abbia voluto trarla in inganno per affibbiarle un capo d'abbigliamento che altrimenti sarebbe stata in difficoltà a piazzare, facendola passare poi da colpevole quando invece era completamente (ed ingenuamente, visto che ha omesso di verificare subito eventuali difetti del capo) ignara di ciò. Chiedo a voi quali strade eventualmente possiamo percorrere per vedere tutelati i nostri diritti anche nel caso in cui, per una dimostrazione di integrità morale, mia moglie accettasse di farsi restituire il capo difettato.
Grazie per un Vostro riscontro.
Massimo, dalla provincia di PO
Pensavamo fosse finita lì, quando questa sera la commessa del negozio ha ricontattato mia moglie al cellulare informandola che ha provveduto a far visionare la maglia al proprietario del negozio il quale, a suo dire, si è espresso rifiutando qualsiasi giustificazione a riguardo e colpevolizzando unicamente mia moglie per il difetto del capo (nel caso specifico accusandola che secondo lui, è stata lei a provocare seppur inavvertitamente il difetto, stirandola con un ferro a vapore tipo la stirella). Mia moglie sostiene invece che il difetto sia riconducibile piuttosto a macchia di grasso o simile. A questo punto le è venuto il sospetto che la commessa, in malafede, abbia voluto trarla in inganno per affibbiarle un capo d'abbigliamento che altrimenti sarebbe stata in difficoltà a piazzare, facendola passare poi da colpevole quando invece era completamente (ed ingenuamente, visto che ha omesso di verificare subito eventuali difetti del capo) ignara di ciò. Chiedo a voi quali strade eventualmente possiamo percorrere per vedere tutelati i nostri diritti anche nel caso in cui, per una dimostrazione di integrità morale, mia moglie accettasse di farsi restituire il capo difettato.
Grazie per un Vostro riscontro.
Massimo, dalla provincia di PO
Risposta ADUC
Qui la nostra scheda pratica sulla garanzia legale:
http://sosonline.aduc.it/scheda/garanzia+dei+prodotti+due+anni+carico+venditore_14358.php
Da cui può evincere che se il commerciante non riconosce il difetto di conformità che l'acquirente ha riscontrato, lo stesso commerciante dovrebbe dimostrare in qualche modo (perizia, non ultima) che a provocare il danno sia stato l'acquirente. Quindi, aspetti l'eventuale dimostrazione (non basta che lui lo dica a voce), nei confronti della quale potrà opporre altrettanta dimostrazione.
Come vede la cosa può diventare molto complessa, lunga e fastidiosa. E se consideriamo il valore dell'oggetto, prenda in considerazione, nel caso la situazione si evolva negativamente per lei, un qualche compromesso.
Ovvio che se ne fa una questione di principio, se lei continua ad essere dalla parte della ragione, facendo riferimento alla legge, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/garanzia+dei+prodotti+due+anni+carico+venditore_14358.php
Da cui può evincere che se il commerciante non riconosce il difetto di conformità che l'acquirente ha riscontrato, lo stesso commerciante dovrebbe dimostrare in qualche modo (perizia, non ultima) che a provocare il danno sia stato l'acquirente. Quindi, aspetti l'eventuale dimostrazione (non basta che lui lo dica a voce), nei confronti della quale potrà opporre altrettanta dimostrazione.
Come vede la cosa può diventare molto complessa, lunga e fastidiosa. E se consideriamo il valore dell'oggetto, prenda in considerazione, nel caso la situazione si evolva negativamente per lei, un qualche compromesso.
Ovvio che se ne fa una questione di principio, se lei continua ad essere dalla parte della ragione, facendo riferimento alla legge, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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