Cara ADUC
Cane che abbaia
Domanda
8 febbraio 2022
Buongiorno l’appartamento sottostante il mio è stato venduto ad una
famiglia composta da genitori e due figli nonché da una cagnetta che per
quanto piccola non fa altro che abbaiare anche nelle ore di riposo
Considerato che lo scrivente è cardiopatico, portatore di pacemaker ed
affetto da rettocolite ulcerosa(anche mia moglie soffre di rettocolite
ulcerosa) cosa si potrebbe fare, dal punto di vista legale, per obbligare
i proprietari a tenere la cagnetta altrove per evitare forti disagi che
si aggiungono inevitabilmente alle nostre gravi patologie? Come di
consueto ringrazio anticipatamente dei vostri preziosi consigli.
Antonio, dalla provincia di CZ
Antonio, dalla provincia di CZ
Risposta ADUC
sempre che si tratti di un abbaiare molesto che disturba il riposo oltre la soglia della normale tollerabilità, il nostro consiglio è di farsi valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora al vicino:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
In questa lettera, faccia presente che ove non pongano rimedio, lei sarà costretto a tutelarsi nelle sedi competenti (inclusa una denuncia all'autorità giudiziaria).
Per sua conoscenza e a titolo esemplificativo, nella sentenza n. 715/2010, la Corte di Cassazione ha ricordato che il proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa. Diversamente risponderà del reato previsto e punito dall’art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.
In un’altra sentenza della Cassazione, n. 715 del 14 gennaio 2011, I sez. Penale, si puntualizza quanto segue: “La responsabilità dei proprietari di cani che, abbaiando, disturbano il riposo notturno del vicinato sono suscettibili di contravvenzione per disturbo della quiete pubblica”. Anche in tal caso si arriva a una condanna per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
In questa lettera, faccia presente che ove non pongano rimedio, lei sarà costretto a tutelarsi nelle sedi competenti (inclusa una denuncia all'autorità giudiziaria).
Per sua conoscenza e a titolo esemplificativo, nella sentenza n. 715/2010, la Corte di Cassazione ha ricordato che il proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa. Diversamente risponderà del reato previsto e punito dall’art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.
In un’altra sentenza della Cassazione, n. 715 del 14 gennaio 2011, I sez. Penale, si puntualizza quanto segue: “La responsabilità dei proprietari di cani che, abbaiando, disturbano il riposo notturno del vicinato sono suscettibili di contravvenzione per disturbo della quiete pubblica”. Anche in tal caso si arriva a una condanna per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).
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