Buonasera,a seguito della segnalazione di ingiunzione di pagamento ho
ricevuto il fermo amministrativo per mancato pagamento di bolli
auto.
Mi pare di aver letto su internet però che la prescrizione per i
bolli auto è di 3 anni quindi mi domandano se pur non avendo
contestato le precedenti ingiunzioni che sono pervenute posso in
qualche modo farlo ora.
Leggendo infatti il foglio con dettaglio delle voci mi pare di
capire che nel 2017 mi abbiano notificato l'ingiunzione di pagamento
per 'l'anno 2012 e 103 mentre nel 2018 mi abbiamo notificato il
mancato pagamento per l'anno 2014.
Temo che il fatto di non aver contestato la prima ingiunzione non mi
ponga in una situazione positiva ma resto in attesa di Vostre per
capire se c'è qualche opzione.
Ringraziandovi anticipatamente.
Paolo, dalla provincia di AL
Risposta: Si ricorda che, nonostante il Piemonte si sia fatto una legge (incostituzionale) che estende la prescrizione a cinque anni, la legge nazionale prevede un termine triennale. Infatti, l’art. 5 del d.l. 953/1982 statuisce che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche “si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
In base a questo disposto, lei può fare ricorso contro il fermo amm.vo invocando la prescrizione triennale; infatti le precedenti ingiunzioni, come indicate nel foglio, riguardano tasse automobilistiche del 2012 /2013 notificate bel 2017 e tasse automobilistiche del 2014 notificate nel 2018.