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Cara ADUC

Auto usata

5 giugno 2018
Domanda 5 giugno 2018
Buongiorno,
vi scrivo perche' alcuni giorni fa, ho acquistato un'auto usata (Fiat Punto del 2009) presso un piccolo rivenditore (Shop Car) di Cesano Maderno (Mi).
Il suo annuncio parlava di auto in perfette condizioni, ma da subito si e' presentato un problema al piantone dello sterzo, che mi ha sistemato senza ulteriori esborsi oltre a quello gia' fatto (2500 euro) per l'acquisto dell'auto. Recandomi a Sondrio presso i miei genitori, ho notato una grave stabilita' della vettura, che un meccanico del posto ha individuato negli ammortizzatori (tutti e quattro) completamente andati. Non potendo per ovvie ragioni di sicurezza tornare a Cesano, ho fatto riparare l'auto sul posto (con fattura di 700 euro) informando il venditore della cosa, solo che la reazione e' stata solo nel prendere atto dell'accaduto. Mi chiedo se posso chiedere al venditore di rimborsarmi in tutto o in parte la fattura, e se si come posso fare. Grazie. Cordiali saluti.
Roberto, da Paderno Dugnano (MI)

Risposta ADUC
Valgono in generale, per qualunque tipo di acquirente o di venditore, le norme del codice civile (art.1490 e segg.) che dispongono una garanzia di un anno a carico del venditore a fronte di "vizi che rendano il bene inidoneo all'uso o ne diminuiscano il valore". Se l'acquirente e' un consumatore (ovvero l'acquisto non avviene tramite uso di una partita Iva) ed il venditore e' una ditta, le disposizioni applicabili sono quelle previste dal codice del consumo per i beni nuovi (d.lgs.206/2005, art.128 e segg.) limitatamente ai "difetti non derivanti dall'uso normale della cosa, tenuto conto del tempo di pregresso utilizzo". Il codice impone, per i beni usati, anche un vincolo temporale nel senso che "le parti possono limitare la durata della responsabilita' ad un limite di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno". Tale vincolo, nella pratica e soprattutto quando si parla di auto (il classico bene usato che si acquista in negozio), di fatto riduce i due anni previsti dalla legge ad un anno, perche' la quasi totalita' dei venditori impone accordi in tal senso. In ogni caso, se la legge rimane l'ultima -o l'unica- nostra risorsa, vista la sua genericita' e' bene poter "certificare" in qualche modo lo stato del bene al momento dell'acquisto (magari con un contratto). Per capire il concetto, al quale poi e' strettamente legata la possibilita' di produrre una prova, l'ideale sarebbe disporre di una "fotografia" (una descrizione dettagliata od addirittura una perizia) del bene. In mancanza di un contratto e' come minimo consigliabile, prima di procedere in qualsiasi modo, il possesso di un documento che almeno identifichi il venditore, il bene e la data di acquisto (uno scontrino, per esempio).
Ciò detto, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora per il rimborso:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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