Cara ADUC
Assemblea Condominiale
Domanda
7 marzo 2019
Buongiorno, all'ordine del giorno della prossima assemblea condominiale di una palazzina nella quale non vivo ma ho soltanto un box (Vivo in una palazzina di fronte) una persona ha proposto che sia installato un ripetitore di segnale di gestore di telefonia mobile... A me sembra una pessima idea, per motivi di salute, ovvero è notoriamente risaputo che le onde elettromagnetiche emesse da questi dispositivi non siano salutari e comunque siamo già praticamente
circondati da tutto ciò e non ho voglia di piazzarmi un tal dispositivo "proprio sulla testa" e dunque ecco la mia domanda:
Per una decisione di questo tipo è sufficiente la maggioranza o ci vuole l'unanimità per la sua approvazione?
Grazie
Roberto, dalla provincia di MI
Per una decisione di questo tipo è sufficiente la maggioranza o ci vuole l'unanimità per la sua approvazione?
Grazie
Roberto, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
In linea generale, la legge tutela il condomino e gli dà la possibilità di installare una parabola sul proprio balcone, e volendo potrebbe farlo anche sul tetto condominiale in quanto si tratta di parti in comune con tutti gli altri condomini e quindi tutti ne possono usufruire. Quindi per installare la parabola sul proprio balcone, non si ha la necessità di dover attendere l’autorizzazione da parte dell’assemblea del proprio condominio.
Infatti, il diritto all’installazione di impianti radiotelevisivi è finalmente oggi per la prima volta esplicitamente regolato, nella normativa condominiale, dal 1122-bis c.c. introdotto dalla riforma del 2012. Prima di questo regolamento esistevano solo delle disposizioni molto generali.
Antenne singole nei condomini: la legge secondo l'art. 1122 bis afferma che le antenne singole si possono collocare su qualsiasi parte dell’immobile, anche altrui, purché rispettino le seguenti condizioni poste dal complesso delle varie norme interessate:
a) recare il minore pregiudizio alle parti comuni e alle proprietà private;
b) preservare il decoro architettonico, la stabilità e sicurezza dell’edificio;
c) non pregiudicare il libero uso della proprietà altrui secondo la sua destinazione;
d) non impedire agli altri condomini di fare parimenti uso del bene comune secondo il loro diritto.
e) non alterare la destinazione di tale bene.
Infatti, il diritto all’installazione di impianti radiotelevisivi è finalmente oggi per la prima volta esplicitamente regolato, nella normativa condominiale, dal 1122-bis c.c. introdotto dalla riforma del 2012. Prima di questo regolamento esistevano solo delle disposizioni molto generali.
Antenne singole nei condomini: la legge secondo l'art. 1122 bis afferma che le antenne singole si possono collocare su qualsiasi parte dell’immobile, anche altrui, purché rispettino le seguenti condizioni poste dal complesso delle varie norme interessate:
a) recare il minore pregiudizio alle parti comuni e alle proprietà private;
b) preservare il decoro architettonico, la stabilità e sicurezza dell’edificio;
c) non pregiudicare il libero uso della proprietà altrui secondo la sua destinazione;
d) non impedire agli altri condomini di fare parimenti uso del bene comune secondo il loro diritto.
e) non alterare la destinazione di tale bene.
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