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art. 186 lett. a cds

22 novembre 2013
Domanda 22 novembre 2013
a seguito di in controllo con alcoltest sono risultata positiva con valore 0,64 sospensione patente e multa! dopo pochi giorni mi arriva la lettera dalla prefettura seguita da quella della motorizzazione. La mia domanda è questa perchè se la sanzione prevista è amministrativa sono costretta a fare la visita medica le analisi e la revisione della patente? (costringendomi a revisionare la patente per 1,2,3,5 anni come per la sanzione penale!) allora non hanno depenalizzato nulla! Secondo voi basandomi su una sentenza della cassazione (Sentenza n. 38692 del 28 settembre 2010 - depositata il 3 novembre 2010 - Sezione Quarta Penale, Presidente A. Morgigni, Relatore L. Bianchi)posso fare ricorso? “in considerazione del principio di legalità – irretroattività”, operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 l. n. 689 del 1981, richiamata dall’art. 194 Cod. strada), e non rinvenendosi nella legge n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.
grazie
Silvia, da Siracusa

Risposta ADUC
che sia prevista la sola sanzione amministrativa non vuol dire che non possa essere valutata la permanenza dei requisiti per la patente di guida, cosa che, infatti, prevede la normativa, secondo il procedimento da lei riferito.
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