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Cara ADUC

Annullamento Tassa Auto del 2010

14 luglio 2016
Domanda 14 luglio 2016
Buongiorno,
mi è stata notificata da Equitalia il 26-05-2016 una cartella di pagamento relativa ad una tassa automobilistica del 2010. Non avendo mai ricevuto dalla Regione Lazio un avviso notificato di tale tassa, ho inviato alla stessa Regione Lazio una memoria difensiva in cui ho scritto: "di non aver ricevuto notifica di tale atto il 26/08/2013, come risulterebbe da iscrizione a ruolo nella cartella allegata, e di conseguenza chiedo che tale debito sia da ritenersi nullo per avvenuti termini di prescrizione alla data del 26-05-2016, data in cui mi è stata notificata per la prima volta da Equitalia, ai sensi dell'art.5, comma 51, del D.L.953/82".
Dopo qualche giorno mi è arrivata la risposta della Regione Lazio in cui confermando il tributo emesso viene dichiarato:
"Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione del tributo relativo all'annualità 2010, si fa presente, che in base all'art. 1, comma 85, della L.R. n°12 del 13/08/2011: "La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, posson0 essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'art.17, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche"."
Quindi sembrerebbe che una legge successiva permetta alla Regione Lazio di iscrivere a ruolo entro i 4+1 anni richiesti senza necessità di notificare al presunto debitore la contestazione. Se ciò è vero questo vuol dire prendere in giro la legge perchè così i termini di prescrizione diventano 10, i 5 per la Regione Lazio per iscrivire a ruolo e i 5 di Equitalia per notificare. Chiedo il vostro parere a riguardo affinchè, se non c'è proprio speranza di annullare il debito, possa pagare entro i 60 giorni richiesti.
Grazie infinite per l'attenzione.
Paolo, da Fiumicino (RM)

Risposta ADUC
anzitutto, per venire a conoscenza di eventuali notifiche effettuate da Equitalia nei Suoi confronti e poterne eventualmente contestare la nullità o inesistenza, il nostro consiglio è quello di inviare tramite pec o raccomandata a.r. un'istanza di accesso agli atti, tanto all'Ente creditore quanto e soprattutto ad Equitalia, Agente per la riscossione.
Le confermiamo, altresì, che per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato versamento. Passato tale termine, il mancato pagamento cade in prescrizione
Se Equitalia intende, quindi, richiedere il tributo al contribuente ha, di fatto, tre anni per inviare la cartella esattoriale. In sostanza l’Ente di riscossione deve notificare l’atto al destinatario, prima che i tre anni siano trascorsi, pena la prescrizione dell’atto per decadenza dei termini.
Ovviamente nell’arco di tale periodo di prescrizione non devono essere intervenuti atti interruttivi della prescrizione. Con "atti interruttivi" si intendono i solleciti di pagamento o la notifica della cartella di pagamento di Equitalia. Tuttavia, anche davanti all’atto interruttivo, il termine inizia a decorrere a partire dal giorno successivo al ricevimento del suddetto atto.
Nel momento in cui il contribuente riceve la cartella esattoriale di Equitalia deve contare di nuovo altri tre anni affinché la cartella medesima si prescriva: tre anni durante i quali, anche in questo caso, non devono intervenire nuove richieste di pagamento.
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