Cara ADUC
Vendita rudere con giudice tutelare
Domanda
10 giugno 2016
A, B e C sono proprietari – ciascuno per un terzo – di un rudere. Nel 2013 C muore ed i figli ed i nipoti di C (tutti maggiorenni) rinunciano davanti al notaio alla sua eredità (quindi anche al possesso di un terzo del rudere). Di tanto vengono informati A e B, ai quali viene anche riferito che ci sono dei pronipoti di C, che, essendo bambini (quindi minorenni) non potrebbero né accettare né rifiutare l’eredità, ragion per cui viene nominato – per l’eredità di C – un Giudice Tutelare (G.T.) dei minorenni i quali assumono il
ruolo non di eredi, ma di semplici “chiamati all’eredità” (eredi potenziali).
Di fatto sulla visura catastale dell’immobile continua a comparire il defunto C, del che viene assicurato ad A e a B che la cosa è ai sensi di Legge.
A e B decidono di vendere l’immobile anche perché preoccupati che il rudere possa provocare danni con conseguenti responsabilità.
Un’agenzia immobiliare trova un potenziale acquirente che formula una proposta scritta di acquisto di 60.000 euro.
A e B si mettono in contatto con i nipoti di C (genitori dei minorenni chiamati all’eredità) pregandoli di adire il G.T. affinché acconsenta alla vendita e al rogito, ma questi rispondono di non aver interesse a fare ciò in quanto dovrebbero sobbarcarsi loro in prima persona spese per alcune migliaia di euro a fronte di un ricavato della vendita di soli 20.000 euro (un terzo di 60.000) che rimarrebbe comunque vincolato per molti anni fino a che i bambini diventeranno maggiorenni. Anzi, i genitori dei chiamati all’eredità suggeriscono ad A e B di inviare loro una raccomandata ponendo un termine entro il quale si renda necessario accettare o rinunciare all'eredità e che, trascorsi i termini posti da A e C si perderà il diritto da parte dei minori di poter richiedere di accettare l'eredità.
Si chiede:
1) Conferma che il suggerimento dei genitori dei “chiamati all’eredità” – anche se essi continuano ad esercitare la patria potestà – è privo di ogni valenza giuridica, essendo solo il G.T. competente nel merito
2) Se e come A e B possono obbligare i genitori dei chiamati all’eredità ad adire il G.T. ed evitare di rimanere bloccati per anni, dovendo essi ed essi soli continuare a pagare le tasse per il rudere e rispondere della manutenzione dello stesso
3) Se, in subordine, A e B possono essi stessi adire il G.T. proponendogli di sobbarcarsi loro le spese per la procedura e poi detrarre queste spese, oltre alle spese di agenzia pro quota, dai 20.000 euro di competenza degli eredi di C per il ricavato della vendita.
Grazie per la risposta.
Marco, da Roma
Di fatto sulla visura catastale dell’immobile continua a comparire il defunto C, del che viene assicurato ad A e a B che la cosa è ai sensi di Legge.
A e B decidono di vendere l’immobile anche perché preoccupati che il rudere possa provocare danni con conseguenti responsabilità.
Un’agenzia immobiliare trova un potenziale acquirente che formula una proposta scritta di acquisto di 60.000 euro.
A e B si mettono in contatto con i nipoti di C (genitori dei minorenni chiamati all’eredità) pregandoli di adire il G.T. affinché acconsenta alla vendita e al rogito, ma questi rispondono di non aver interesse a fare ciò in quanto dovrebbero sobbarcarsi loro in prima persona spese per alcune migliaia di euro a fronte di un ricavato della vendita di soli 20.000 euro (un terzo di 60.000) che rimarrebbe comunque vincolato per molti anni fino a che i bambini diventeranno maggiorenni. Anzi, i genitori dei chiamati all’eredità suggeriscono ad A e B di inviare loro una raccomandata ponendo un termine entro il quale si renda necessario accettare o rinunciare all'eredità e che, trascorsi i termini posti da A e C si perderà il diritto da parte dei minori di poter richiedere di accettare l'eredità.
Si chiede:
1) Conferma che il suggerimento dei genitori dei “chiamati all’eredità” – anche se essi continuano ad esercitare la patria potestà – è privo di ogni valenza giuridica, essendo solo il G.T. competente nel merito
2) Se e come A e B possono obbligare i genitori dei chiamati all’eredità ad adire il G.T. ed evitare di rimanere bloccati per anni, dovendo essi ed essi soli continuare a pagare le tasse per il rudere e rispondere della manutenzione dello stesso
3) Se, in subordine, A e B possono essi stessi adire il G.T. proponendogli di sobbarcarsi loro le spese per la procedura e poi detrarre queste spese, oltre alle spese di agenzia pro quota, dai 20.000 euro di competenza degli eredi di C per il ricavato della vendita.
Grazie per la risposta.
Marco, da Roma
Risposta ADUC
1) non è del tutto sbagliato. Ovvero, hanno ragione nel dire che A e B dovrebbero fare un'intimazione di fissazione dei termini, ma non con una raccomandata. Dovrete fare ricorso al giudice delle successioni presso il tribunale competente, indicando il fatto che i chiamati sono minorenni e quindi sotto tutela del GT.
2) non potete obbligarli ad adire il GT. Siete voi che dovete agire tramite ricorso in tribunale per la fissazione di un termine, e solo allora verrà coinvolto anche il GT.
3) no, voi non potete rivolgervi direttamente al GT.
2) non potete obbligarli ad adire il GT. Siete voi che dovete agire tramite ricorso in tribunale per la fissazione di un termine, e solo allora verrà coinvolto anche il GT.
3) no, voi non potete rivolgervi direttamente al GT.
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