Cara ADUC
Fermo amministrativo per multa già pagata: come chiedere il rimborso
Domanda
24 ottobre 2026
Buongiorno, a maggio 2026 mi è stato consegnato dal messo comunale il PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO N.99202504290143157892 DEL 29/04/2025, da parte del Comune di Firenze ed ho richiesto gli atti, in quanto non era indicata la motivazione e ho poi provveduto a pagare la sanzione il 10.06.2026 per non incorrere nel fermo della macchina, in quanto la documentazione tardava ad arrivare (arrivata poi il 26.06.2026).
Il fermo era stato richiesto in quanto sostenevano che avevo un credito verso di loro a seguito di un "versamento effettuato in misura inferiore rispetto all'importo previsto entro i 60 gg. dalla notifica".
Tra gli atti erano allegati inoltre:
a. un'Ingiunzione di Pagamento Nr. 00202207130177764711 notificata il 10/08/2022
b. un SOLLECITO DI PAGAMENTO Nr. 99202411280139719139 del 28/11/2024
entrambi mai ricevuti e dei quali non ho mai trovato i classici tagliandini del postino di tentata consegna.
Mi contestano un pagamento inferiore all'importo previsto in quanto affermano che il verbale sarebbe stato notificato per compiuta giacenza in data 19/07/2018 e il pagamento dell'importo ridotto il 31/07/2018.
Tuttavia, ho recuperato la busta postale ufficiale nella quale è indicato che è stato lasciato un avviso per assenza il 09/07/2018 e che successivamente è stato effettuato un secondo invio "Raccomandata A/R" il 20/07/2018, di quest'ultimo ho trovato l'avviso di tentata consegna.
Come indicato sempre sulla busta, io ho poi ritirato l'atto presso l'Ufficio Postale di Turate (CO) in data 28/07/2018 (come fedelmente attestato dal timbro circolare postale apposto sulla busta) ed effettuato il pagamento il 31/07/2018.
Ritengo quindi di aver correttamente pagato la sanzione (con sconto per pagamento entro 5 giorni dalla notifica) e che pertanto mi spetterebbe il rimborso del fermo amministrativo da me pagato.
Marco, dalla provincia di CO
Il fermo era stato richiesto in quanto sostenevano che avevo un credito verso di loro a seguito di un "versamento effettuato in misura inferiore rispetto all'importo previsto entro i 60 gg. dalla notifica".
Tra gli atti erano allegati inoltre:
a. un'Ingiunzione di Pagamento Nr. 00202207130177764711 notificata il 10/08/2022
b. un SOLLECITO DI PAGAMENTO Nr. 99202411280139719139 del 28/11/2024
entrambi mai ricevuti e dei quali non ho mai trovato i classici tagliandini del postino di tentata consegna.
Mi contestano un pagamento inferiore all'importo previsto in quanto affermano che il verbale sarebbe stato notificato per compiuta giacenza in data 19/07/2018 e il pagamento dell'importo ridotto il 31/07/2018.
Tuttavia, ho recuperato la busta postale ufficiale nella quale è indicato che è stato lasciato un avviso per assenza il 09/07/2018 e che successivamente è stato effettuato un secondo invio "Raccomandata A/R" il 20/07/2018, di quest'ultimo ho trovato l'avviso di tentata consegna.
Come indicato sempre sulla busta, io ho poi ritirato l'atto presso l'Ufficio Postale di Turate (CO) in data 28/07/2018 (come fedelmente attestato dal timbro circolare postale apposto sulla busta) ed effettuato il pagamento il 31/07/2018.
Ritengo quindi di aver correttamente pagato la sanzione (con sconto per pagamento entro 5 giorni dalla notifica) e che pertanto mi spetterebbe il rimborso del fermo amministrativo da me pagato.
Marco, dalla provincia di CO
Risposta ADUC
Gentile Marco,
sulla data di notifica ha ragione lei. Se il Comune ha contato i 10 giorni dal primo tentativo del 9/07, ha sbagliato: l'art. 8 della L. 890/1982 li fa decorrere dalla spedizione della seconda raccomandata, e la notifica si perfeziona al ritiro se avviene prima, oppure allo scadere del 10mo giorno. Se la seconda raccomandata le è stata inviata il 20/07/2026, la notifica è quindi del 28/07/2018 (quando l'ha ritirata), e il pagamento del 31/07 rientra nei 5 giorni dell'art. 202 CdS.
Poi c'è il punto dell'ingiunzione del 2022. Se è stata notificata correttamente e non è stata impugnata, probabilmente non può più fare granché dal punto di vista legale. Era quella la sede per fare ricorso e far valere il corretto pagamento del 2018. Se invece la notifica non è valida, e il Comune deve provarlo con l'avviso di ricevimento della raccomandata (sul punto la giurisprudenza non è uniforme), c'è un secondo argomento: l'illegittimità del fermo amministrativo, perché non preceduto da ingiunzione validamente notificata, e la prescrizione, perché le multe stradali si prescrivono in 5 anni e solo atti validamente notificati la interrompono. Se l'ultimo atto valido è del luglio 2018, il termine è scaduto a luglio 2023.
Tuttavia la prescrizione non è facile da far valere, avendo lei pagato il preavviso di fermo (il pagamento generalmente costituisce rinuncia alla prescrizione). La Cassazione richiede una vera spontaneità, che qui è discutibile perché ha pagato dopo un sollecito e un preavviso di fermo. Ha pagato con riserva?
Le consigliamo di presentare al Comune un'istanza di sgravio e rimborso, con la busta (timbro del 28/07/2018) e la prova del pagamento del 31/07/2018, eccependo il pagamento già eseguito e, in subordine, la prescrizione. Chieda anche copia delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento di ingiunzione, sollecito e preavviso.
sulla data di notifica ha ragione lei. Se il Comune ha contato i 10 giorni dal primo tentativo del 9/07, ha sbagliato: l'art. 8 della L. 890/1982 li fa decorrere dalla spedizione della seconda raccomandata, e la notifica si perfeziona al ritiro se avviene prima, oppure allo scadere del 10mo giorno. Se la seconda raccomandata le è stata inviata il 20/07/2026, la notifica è quindi del 28/07/2018 (quando l'ha ritirata), e il pagamento del 31/07 rientra nei 5 giorni dell'art. 202 CdS.
Poi c'è il punto dell'ingiunzione del 2022. Se è stata notificata correttamente e non è stata impugnata, probabilmente non può più fare granché dal punto di vista legale. Era quella la sede per fare ricorso e far valere il corretto pagamento del 2018. Se invece la notifica non è valida, e il Comune deve provarlo con l'avviso di ricevimento della raccomandata (sul punto la giurisprudenza non è uniforme), c'è un secondo argomento: l'illegittimità del fermo amministrativo, perché non preceduto da ingiunzione validamente notificata, e la prescrizione, perché le multe stradali si prescrivono in 5 anni e solo atti validamente notificati la interrompono. Se l'ultimo atto valido è del luglio 2018, il termine è scaduto a luglio 2023.
Tuttavia la prescrizione non è facile da far valere, avendo lei pagato il preavviso di fermo (il pagamento generalmente costituisce rinuncia alla prescrizione). La Cassazione richiede una vera spontaneità, che qui è discutibile perché ha pagato dopo un sollecito e un preavviso di fermo. Ha pagato con riserva?
Le consigliamo di presentare al Comune un'istanza di sgravio e rimborso, con la busta (timbro del 28/07/2018) e la prova del pagamento del 31/07/2018, eccependo il pagamento già eseguito e, in subordine, la prescrizione. Chieda anche copia delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento di ingiunzione, sollecito e preavviso.
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