Mercoledì 4 novembre 2026
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Cara ADUC

Vendita borsa tra privati

6 agosto 2015
Domanda 6 agosto 2015
Mia moglie ha acquistato da un privato una borsa usata di Louis Vuitton ad un prezzo di 700 euro (ritenuto congruo e conveniente) attraverso un annuncio sul portale Subito.it. Nell'annuncio la venditrice (di cui abbiamo gli estremi di un documento di identità) dichiarava l'autenticità della borsa rendendosi disponibile ad una verifica congiunta presso un negozio Louis Vuitton (verifica che, per problemi logistici, non è stata effettuata al momento dell'acquisto). Successivamente mia moglie ha fatto visionare l'oggetto al negozio LV di Roma ed ha scoperto che il codice identificativo (ceduto con la borsa) della borsa è inesistente. Abbiamo richiesto telefonicamente alla venditrice la restituzione della borsa e del denaro ma la venditrice non ha acconsentito. Cosa possiamo fare ? Ho pensato di inviare una raccomandata alla venditrice invocando l'articolo 1490 cc e, in caso di ulteriore diniego, rivolgermi al giudice.In questo caso, però, nel richiedere la risoluzione della vendita dovrei indicare i motivi di ciò (in sostanza, vi è il dubbio che la borsa sia contraffatta e, dunque, che abbia un valore molto inferiore a quello pagato).
Sempre ammesso che questa possa essere la strada migliore, è consigliabile (ovvero necessario) effettuare una denuncia alla polizia (circa la malafede della venditrice, evidentemente, abbiamo solo un sospetto ed il testo dell'annuncio potrebbe in verità evidenziare la buona fede del venditore).
Grazie per le indicazioni che vorrete darmi
Marino, da Roma (RM)

Risposta ADUC
la situazione in cui si trova merita effettivamente tutela.
Il riferimento all'articolo 1490 cc, tuttavia, è errato non essendo le previsioni di questo articolo riferibili al Suo caso.
La norma parla specificatamente di vizi, la borsa non presenta vizi più semplicemente le è stata venduta una borsa contraffatta al prezzo di una originale.
Civilisticamente, quindi, gli articoli di riferimento sarebbero l'articolo 1497 cc, la borsa non ha la qualità promessa, e l'articolo 1375 cc, esecuzione secondo buona fede.
Su questa base in caso di mancato accordo potrà rivolgersi all'autorità Giudiziaria.
In questo caso non è necessario ricorrere alla strada della denuncia anche se potrebbe tornare utile in quanto la venditrice, in cambio della rinuncia alla stessa, potrebbe dichiararsi disposta a rimborsare la somma.
Si ricordi che per la presentazione della denuncia ha 90 giorni di tempo dalla scoperta della carenza dei requisiti promessi.
Nel caso dovesse decidere di presentare denuncia si limiti a raccontare l'accaduto senza far riferimento, nemmeno implicito, a eventuali reati.
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Ha risposto Sara Astorino: https://www.aduc.it/info/astorino.php
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