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Cara ADUC

vendita barchetta

8 giugno 2015
Domanda 8 giugno 2015
Buongiorno, mia figlia la scorsa estate volendo vendere la sua barchetta, ha inserito un annuncio in un noto giornale online. Dopo pochi giorni è stata contattata telefonicamente da un compratore che si è subito detto interessato a comprare la barca e quindi di tenerla ferma. Mia figlia ha quindi "annullato" la vendita con tutti i possibili acquirenti che sono seguiti. Passati circa 40 giorni il presunto compratore adducendo sempre diverse motivazioni ritardava l'acquisto, al chè dopo altri 20 giorni mia figlia, dovendo partire per l'estero chiedeva di fermare venire a ritirare il bene e a saldare quanto dovuto. Il compratore, asseriva che al momento non riusciva ad organizzarsi per il trasporto, ma per far star tranquilla mia figlia gli versava una cifra di 500 euro. Bonifico fatto sul mio conto con la dicitura "acconto". Avvicinatasi la data della partenza (altre 2 settimane) si sollecitava il tizio a ritirare il mezzo e a saldare quanto dovuto. Dopo qualche giorno ancora rispondeva che non riusciva ad "organizzarsi" e che quindi avrebbe rinunciato all'acquisto. Oggi, passati oltre 9 mesi, si è rifatto vivo chiedendo la restituzione di quanto versato. A me sembra una pretesa assurda, in quanto la barba non è stata più venduta (passato il momento propizio e cioè l'estate), inoltre sono passati parecchi mesi e abbiamo dovuto sostenere diversi costi e per la manutenzione e per il rimessaggio. C'è da specificare che le parti non si sono mai incontrate e che il tutto è avvenuto via sms o per comunicazioni al telefono, nessun contratto o scrittura privata. La mia domanda è: Ha diritto alla restituzione dei 500 euro?
Massimo, da Lanuvio (RM)

Risposta ADUC
con l'accettazione dell'acconto si configura un qualche vincolo volontario delle parti al perfezionamento dell'acquisto. Tuttavia quest'ultimo non puo' protrarsi oltre certi limiti, generalmente da definire nel corso dello scambio di informazioni; superati i quali il responsabile dell'ulteriore può causare un danno alla controparte, come ad esempio la mancata vendita a terzi. Valuti lei se esistono le condizioni per trattenere in tutto o in parte la somma a titolo risarcitorio, comunicandolo anche formalmente al mancato acquirente.
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