Cara ADUC
Tutela consumatore
Domanda
21 maggio 2016
Spetta Aduc,
nell’ambito di un condominio è stato rilevato che il relativo amministratore ha indicato nell’intestazione dei vari documenti condominiali la denominazione di uno Studio Associato i cui soci sarebbero l’amministratore stesso (dotato di partita Iva) ed un altro soggetto non dotato di partita Iva (denominazione: “Studio Associato X (socio con partita iva) Y (socio senza partita iva)…””. Il predetto studio si sarebbe occupato, altresì, della redazione delle tabelle millesimali (come risulta da verbale assembleare). All’esterno del condominio è stata affissa una targhetta in cui risulta riportata la seguente dicitura: “”questo condominio è amministrato da: (solo quest’ultimo, dotato di regolare partita IVA). Purtroppo, però, nel momento in cui è stato richiesto all’amministratore X di fornire la partita iva del predetto studio associato, lo stesso ha dichiarato e verbalizzato che lo studio associato non è MAI esistito e la fattura relativa alla redazione delle tabelle millesimali non è stata emessa dallo studio associato (in quanto inesistente) ma dall’amministratore X (quest’ultimo, quindi, avrebbe emesso una fattura per dei documenti non redatti da lui ma da uno studio associato inesistente). A che titolo può essere punita una tale condotta visto che sia i documenti condominiali, sia la targhetta affissa all’esterno del condominio riportano la denominazione di uno studio associato inesistente (come dichiarato dall’amministratore stesso)? Vi sono delle specifiche sanzioni (anche di natura penale) previste dalla normativa a tutela dei consumatori ignari e a tutela della buona fede pubblica?
Grazie e buon lavoro.
Vito, da Milano
nell’ambito di un condominio è stato rilevato che il relativo amministratore ha indicato nell’intestazione dei vari documenti condominiali la denominazione di uno Studio Associato i cui soci sarebbero l’amministratore stesso (dotato di partita Iva) ed un altro soggetto non dotato di partita Iva (denominazione: “Studio Associato X (socio con partita iva) Y (socio senza partita iva)…””. Il predetto studio si sarebbe occupato, altresì, della redazione delle tabelle millesimali (come risulta da verbale assembleare). All’esterno del condominio è stata affissa una targhetta in cui risulta riportata la seguente dicitura: “”questo condominio è amministrato da: (solo quest’ultimo, dotato di regolare partita IVA). Purtroppo, però, nel momento in cui è stato richiesto all’amministratore X di fornire la partita iva del predetto studio associato, lo stesso ha dichiarato e verbalizzato che lo studio associato non è MAI esistito e la fattura relativa alla redazione delle tabelle millesimali non è stata emessa dallo studio associato (in quanto inesistente) ma dall’amministratore X (quest’ultimo, quindi, avrebbe emesso una fattura per dei documenti non redatti da lui ma da uno studio associato inesistente). A che titolo può essere punita una tale condotta visto che sia i documenti condominiali, sia la targhetta affissa all’esterno del condominio riportano la denominazione di uno studio associato inesistente (come dichiarato dall’amministratore stesso)? Vi sono delle specifiche sanzioni (anche di natura penale) previste dalla normativa a tutela dei consumatori ignari e a tutela della buona fede pubblica?
Grazie e buon lavoro.
Vito, da Milano
Risposta ADUC
L'espressione "studio associato" altro che un modo per esternalizzare un contratto associativo tra professionisti, ma nello stesso tempo è caratterizzato dal principio fondamentale della personalità della prestazione. Lo studio associato ha la capacità giuridica di concludere contratti che obbligano l'associazione, ma a livello di responsabilità professionale, il rapporto non è tra lo studio ed il cliente, ma tra il singolo associato ed il cliente stesso.
L'unico requisito per chiamarsi "Studio associato", invece di "Studio Caio e Sempronio" era comunicarlo all'organizzazione sindacale di riferimento. Ora non c'è più questo obbligo.
Pertanto non rileviamo francamente una violazione in quello che ci descrive.
L'unico requisito per chiamarsi "Studio associato", invece di "Studio Caio e Sempronio" era comunicarlo all'organizzazione sindacale di riferimento. Ora non c'è più questo obbligo.
Pertanto non rileviamo francamente una violazione in quello che ci descrive.
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