Giovedì 29 ottobre 2026
Menu
Cara ADUC

Trasferimento titoli cointestati

24 marzo 2016
Domanda 24 marzo 2016
Posseggo alcuni titoli Argentina caduti in default depositati in un conto cointestato con mia moglie. Quando ho chiuso il conto cointestato e ne ho aperti due intestati ai vecchi contestatari i titoli sono stati (senza che fosse stato richiesto) inseriti nel mio dossier "a valore di mercato" ma le relative minusvalenze scaturite non sono state regolate. Accortomi dopo tempo di ciò ho fatto reclamo alla banca chiedendo il corrispettivo delle suddette minusvalenze o, in subordine, il trasferimento dei titoli (che non avevo mai chiesto) presso altro conto analogamente intestato per non far variare gli originali prezzi di carico fiscale. A seguito della inerzia della banca ho fatto ricorso all'ABF che ha subito dichiarato il ricorso inammissibile (mai vista una decisione dell'ABF così immediata) poiché non rientrante nella sfera delle sue competenze.
Quanto sopra premesso la domanda è: posso presentare ricorso all'Ombudsman - Giurì bancario? Il mio dubbio scaturisce dalla circostanza che non mi sono chiare le differenti competenze di tali organismi. Ero sicuro che un danno derivato dalla non corretta esecuzione di attività bancaria (trasferimento non richiesto tra differenti dossier e comunque, mancanza di valorizzazione delle minusvalenze relative) fosse proprio dell'ABF e non del Ombudsman, competente in materia di servizi di investimento (a mio avviso tipicamente negoziazione) ma la risposta dell'ABF mi ha lasciato dubbioso. Posso procedere con l'Ombudsman o anche qui riceverò un diniego?
Carmine, da Napoli

Risposta ADUC
Il trasferimento dei titoli senza mantenere l'esatta intestazione viene dal fisco considerato al pari di una vendita, e quindi il passaggio è avvenuto al prezzo di mercato in quel momento. Ciò ha comportato l'emersione delle plus-minus valenze in capo a ciascuno di voi due. Il credito di imposta derivante dalle minusvalenze non può essere pagato in contanti ma può essere utilizzato a compensazione di future plusvalenze fino alla fine del quarto anno successivo.
L'operazione di "ritorno", vale a dire trasferire nuovamente in dossier co-intestato, non fa tornare i prezzi di carico precedenti ma avviene di nuovo al prezzo di mercato di quel momento.
Riguardo la compentenza sulla materia, l'ABF non si è espresso proprio perché servizio di investimento, mentre l'ombudsman lo fa. Tra qualche mese prenderà avvio anche l'Arbitro presso la Consob.
Deve puntare sulla mancata informativa riguardo gli effetti fiscali del trasferimento titoli, altrimenti vi sarà ben poco da fare.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →