Cara ADUC
recupero crediti per prestazione sanitaria non disdetta
Domanda
25 ottobre 2026
Buongiorno di recente mi sono pervenute due richieste di recupero crediti per prestazione sanitaria non disdetta da arte dell' AORN Moscati di Avellino riferite agli anni 2016 e 2018
Per quanto riguarda l'anno 2016 mi risulta trascorsi 10 anni il procedimento è prescritto
Per il 2018 invece sull'avviso non si fà riferimento all'esame/visita che avrei dovuto effettuare c'è solo un numero di ricetta dopo mio interessamento sul sito "Tessera Sanitaria" ho riscontrato l'esistenza di una ricetta del 02/05/2018 che fà riferimento ad una visita Reumatologica che ritengo sia stata effettuata il 17/10/2018 e regolarmente pagata.
Devo fare ricorso alla Autotutela oppure esiste un' altro modo per far valere i propri diritti
Grazie
Michele Sandullo
Michele, dalla provincia di NA
Per quanto riguarda l'anno 2016 mi risulta trascorsi 10 anni il procedimento è prescritto
Per il 2018 invece sull'avviso non si fà riferimento all'esame/visita che avrei dovuto effettuare c'è solo un numero di ricetta dopo mio interessamento sul sito "Tessera Sanitaria" ho riscontrato l'esistenza di una ricetta del 02/05/2018 che fà riferimento ad una visita Reumatologica che ritengo sia stata effettuata il 17/10/2018 e regolarmente pagata.
Devo fare ricorso alla Autotutela oppure esiste un' altro modo per far valere i propri diritti
Grazie
Michele Sandullo
Michele, dalla provincia di NA
Risposta ADUC
Gentile Michele,
Le rispondiamo sui due aspetti separatamente, perché seguono logiche diverse.
Sulla prescrizione del 2016: se sono trascorsi 10 anni dal giorno successivo a quando il ticket andava pagato, può procedere col ricorso.
Sul 2018: lei ha trovato elementi concreti (la ricetta del 2 maggio 2018, la visita reumatologica effettuata il 17 ottobre 2018 e, a suo dire, regolarmente pagata) che possono dimostrare che la prestazione non è stata affatto "disdetta senza preavviso", ma effettuata e saldata. Questo è un elemento fattuale sostanziale che va comunicato alla struttura.
In entrambi i casi il percorso corretto è lo stesso: invii una comunicazione scritta formale alla AORN (raccomandata A/R o PEC se disponibile) in cui, per il 2016, eccepisce la prescrizione, e per il 2018 contesta l'addebito allegando la prova della ricetta e, se la conserva, la ricevuta di pagamento del ticket o della prestazione. Chieda espressamente l'annullamento di entrambi gli avvisi. Se la struttura non risponde o respinge la richiesta senza motivazione adeguata, può rivolgersi al giudice di pace per l'opposizione, nei termini che dipendono dalla natura dell'atto ricevuto: le consigliamo di verificare se l'avviso riporta un termine di impugnazione specifico, elemento che va controllato con attenzione perché incide sui tempi di reazione.
Per la lettera di contestazione può utilizzare il nostro generatore moduli alla sezione ricorsi e istanze: https://www.aduc.it/generatoremoduli.php?step=1&cat_id=_ricorsi_
Per approfondire: https://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Le rispondiamo sui due aspetti separatamente, perché seguono logiche diverse.
Sulla prescrizione del 2016: se sono trascorsi 10 anni dal giorno successivo a quando il ticket andava pagato, può procedere col ricorso.
Sul 2018: lei ha trovato elementi concreti (la ricetta del 2 maggio 2018, la visita reumatologica effettuata il 17 ottobre 2018 e, a suo dire, regolarmente pagata) che possono dimostrare che la prestazione non è stata affatto "disdetta senza preavviso", ma effettuata e saldata. Questo è un elemento fattuale sostanziale che va comunicato alla struttura.
In entrambi i casi il percorso corretto è lo stesso: invii una comunicazione scritta formale alla AORN (raccomandata A/R o PEC se disponibile) in cui, per il 2016, eccepisce la prescrizione, e per il 2018 contesta l'addebito allegando la prova della ricetta e, se la conserva, la ricevuta di pagamento del ticket o della prestazione. Chieda espressamente l'annullamento di entrambi gli avvisi. Se la struttura non risponde o respinge la richiesta senza motivazione adeguata, può rivolgersi al giudice di pace per l'opposizione, nei termini che dipendono dalla natura dell'atto ricevuto: le consigliamo di verificare se l'avviso riporta un termine di impugnazione specifico, elemento che va controllato con attenzione perché incide sui tempi di reazione.
Per la lettera di contestazione può utilizzare il nostro generatore moduli alla sezione ricorsi e istanze: https://www.aduc.it/generatoremoduli.php?step=1&cat_id=_ricorsi_
Per approfondire: https://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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