Martedì 3 novembre 2026
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Cara ADUC

Tassa raccolta rifiuti

9 novembre 2015
Domanda 9 novembre 2015
Possiedo una casa non abitata e priva di servizio di riscaldamento nella cintura torinese che ho posto in vendita, non ho per essa fruito del servizio raccolta rifiuti e non ho mai ricevuto prima avvisi di pagamento, ho sempre pagato l'IMU al comune come casa a disposizione non abitata e non locata in quanto sarebbero necessari onerosi lavori di ristrutturazione per poterla locare. Non ho per essa, da quando è vuota, pagato la tassa raccolta rifiuti ritenendo che essendo vuota, non fruendo del servizio e non ricevendo avvisi di pagamento non fossi tenuta al pagamento. Scopro ora che ero comunque tenuta a pagare non avendo dichiarato lo stato di non occupazione. Pertanto dovrò pagare non solo le tasse non versate con relativi interessi, ma anche le relative sanzioni per omessa dichiarazione pari al doppio dell'imposta e per omesso versamento anche questa pari al doppio dell'imposta.
Domando il comune avrà pure un anagrafe degli immobili che incrocia con i versamenti dell'IMU per combattere l'evasione, quindi è in grado di riscontrare e notificare il mancato pagamento della tassa raccolta già l'anno successivo, se così fosse il cittadino sarebbe colpito dalla sanzione (che moltiplica la tassa per 5) solo per una annualità, in quanto posto sull'avviso l'anno successivo provvederebbe a pagare o a dichiarare lo stato di non occupazione dell'immobile. Perchè attendere tutti questi anni prima di contestare la morosità? Cosa mi consigliate.
Aurelia, da Torino (TO)

Risposta ADUC
purtroppo la consigliamo male, perche' lei ha torto. L'imposta sui rifiuti deve essere dichiarata dal contribuente, per l'avvio e per la cessazione.
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