Cara ADUC
TARI per TAXI e posta ordinaria
Domanda
20 dicembre 2025
Buongiorno, risiedo a Egna, nell’appartamento di mia moglie, la quale paga
regolarmente la TARI. Io sono un lavoratore dipendente full-time e ho aperto una
partita IVA nell’ottobre 2024 per fare qualche ora di taxi a Bolzano come secondo
lavoro. Il Comune di Egna (ove risiedo), a causa della mia attività, mi ha mandato un sollecito TARI 2024 (24 €) più 40 € di “risarcimento danni ex art. 6 D.Lgs. 231/2002”. Io ho inviato una PEC contestando che il primo avviso (si tratta di avvisi sempre cartaceo con posta ordinaria) non l’ho mai ricevuto, altrimenti avrei reagito; ma soprattutto che non è assolutamente previsto che una attività Taxi paghi la TARI (a nessuno dei miei colleghi, a Bolzano e a Roma, viene richiesta). Per di più, collaboravo con un tassista di Bolzano e quindi non ho nemmeno un garage in cui tenere la sua macchina, che è sempre stata in rimessa da lui a Bolzano; come potrei mai avere prodotto rifiuti legati all’attività? Il
Comune ha risposto solo al primo punto, hanno risposto alla PEC “Buongiorno, la
notifica della fattura in caso di persona giuridica è prevista solo ed
esclusivamente in via telematica. Dalla schermata inviata ci risulta un corretto
invio tramite i canali digitali previsti. Cordialmente”. Ora, per quel poco che ne capisco, io credo di essere una persona fisica titolare di Partita IVA, non una persona giuridica. Inoltre, la notifica di cui il Comune mostra lo screenshot non mi è mai arrivata, né tramite PEC né tramite il mio commercialista!! Il Comune ha risposto soltanto sul tema della notifica e non sugli altri punti. Come posso andare avanti adesso? Grazie in anticipo, ancora una volta, del vostro
preziosissimo aiuto. Cordiali saluti
Diego
Diego
Risposta ADUC
da quanto ci scrive, lei sembra avere ragione su tutti i punti contestati: lei è una persona fisica con partita IVA, non una persona giuridica, quindi il Comune ha sbagliato nell'applicare le modalità di notificazione riservate alle persone giuridiche. Inoltre, l'attività di taxi itinerante senza sede fissa a Egna e senza locali dove si producano rifiuti non dovrebbe essere soggetta a TARI, poiché manca il presupposto impositivo dell'occupazione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le consiglio di presentare immediatamente un'istanza di autotutela al Comune evidenziando: l'errore nella qualificazione soggettiva, l'assenza del presupposto impositivo per la TARI (attività itinerante senza locali propri), i vizi della notificazione mai ricevuta, e richiedendo l'annullamento dell'avviso con restituzione delle somme eventualmente pagate. Se l'autotutela fallisce, potrà ricorrere alla Corte Tributaria (comunque entro 60 giorni) con buone prospettive di successo, dato che la giurisprudenza tutela i contribuenti quando mancano effettivamente i presupposti impositivi della TARI.
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