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Cara ADUC

Surroga mutuo e polizza con durata minima

25 novembre 2017
Domanda 25 novembre 2017
Stavo valutando la surroga del mutuo prima casa e, dal momento che la nuova banca offrirebbe anche una copertura assicurativa molto conveniente, sono andato a leggermi le modalità di recesso anticipato dell'attuale contratto assicurativo.
Trovo la seguente clausola: "il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto con effetto alla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato, sempre che siano state pagate cinque annualità di premio, mediante lettera raccomandata[...]"
Sono nel primo anno di polizza e pertanto sarei costretto a rimanerci fino al periodo minimo indicato.
Secondo la Consulente della nuova banca si tratta di una clausola vessatoria, probabilmente non valida, perché in caso di surroga l'assicurazione è tenuta al rimborso. Potete confermare?

Risposta ADUC
Pare anche a noi un modo per bloccare il cliente, in contrasto con la legge, precisamente col "decreto crescita", ovvero il Decreto Legge 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012, che all'articolo 22 comma15-quater e seguenti prevede finalmente per legge che nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. Al massimo possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. In alternativa, ma solo su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Nel caso, dopo il reclamo vi è l'Arbitro Bancario a cui rivolgersi.
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