Cara ADUC
sostituzione ascensore condominiale
Domanda
12 dicembre 2025
Gentile Aduc, vi scrivo per un dubbio su una questione condominiale. Ho da
poco stipulato il preliminare di vendita di un immobile, il cui rogito è
fissato fra circa 6 mesi. Guarda caso, dopo 25 anni in quella casa,
l'ascensore ha pensato bene di guastarsi proprio poco prima dell'ultima
assemblea, che approverà una spesa straordinaria per la sua riparazione o
sostituzione totale (voglio sperare di no, ma temo il peggio).
A quanto so, se la spesa straordinaria è approvata prima del rogito, sarò
costretto a pagarla anche se l'intervento fosse eseguito dopo il passaggio
di proprietà. La prima domanda che vi pongo è: se il saldo della mia quota
di spesa avverrà dopo tale passaggio, e quindi non sarò più proprietario,
come posso beneficiare delle agevolazioni sulle ristrutturazioni? È
sufficiente dimostrare di essere stato proprietario al momento della
delibera condominiale?
Inoltre, sarebbe possibile ottenere che venga almeno installato un nuovo
ascensore dotato di una chiave, per cui i condomini siano liberi di
scegliere se partecipare alla spesa e ricevere la chiave, o rifiutarsi di
pagarla rinunciando all'utilizzo dell'ascensore? In tal caso, l'esenzione
dalla spesa rimarrebbe anche se gli acquirenti richiedessero poi di avere
la chiave, una volta divenuti proprietari?
Vi ringrazio sin da ora per ogni chiarimento. Cordiali saluti
Gennaro, dalla provincia di NA
Gennaro, dalla provincia di NA
Risposta ADUC
Per le agevolazioni fiscali, ha diritto a beneficiarne anche se il pagamento avviene dopo la cessione dell'immobile, poiché era proprietario al momento della delibera condominiale che ha approvato la spesa straordinaria: è sufficiente dimostrare questa circostanza per accedere alle detrazioni fiscali.
Non è possibile nel suo caso installare un ascensore con chiave facoltativa perché non si applica l'art. 1121 c.c. (riservato alle innovazioni), e l'obbligo di contribuzione per le parti comuni esistenti è inderogabile secondo la giurisprudenza consolidata. La ripartizione delle spese deve seguire i criteri legali obbligatori (metà per valore delle unità immobiliari, metà per altezza dei piani).
Non è possibile nel suo caso installare un ascensore con chiave facoltativa perché non si applica l'art. 1121 c.c. (riservato alle innovazioni), e l'obbligo di contribuzione per le parti comuni esistenti è inderogabile secondo la giurisprudenza consolidata. La ripartizione delle spese deve seguire i criteri legali obbligatori (metà per valore delle unità immobiliari, metà per altezza dei piani).
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