Cara ADUC
Sentenza TAR
Domanda
10 dicembre 2025
Buongiorno,
qualche mese fa ho avuto modo di confrontarmi con un vostro funzionario in merito alla mia vicenda, che ho anche illustrato pubblicamente sul mio canale YouTube “Sistema Giustizia: le verità nascoste”. In quella occasione avevo rappresentato la totale mancanza di riscontro da parte del Ministero della Giustizia riguardo allo stato dell’istruttoria avviata sulla mia segnalazione.
A causa di questo silenzio protratto, avevo deciso di rivolgermi al TAR, promettendo al funzionario che avrei fatto conoscere l'esito alla vostra associazione.
12 novembre 2025 – una data che segna un precedente inquietante.
Il TAR del Lazio ha stabilito che il cittadino che segnala un magistrato per gravi violazioni non ha alcun diritto di conoscere nemmeno se l’istruttoria è stata aperta, né ha diritto a ricevere una risposta dal Ministero della Giustizia.
Una frase che sembra uscita da un romanzo distopico.
E invece è scritta nero su bianco in una sentenza della Repubblica Italiana. Una vicenda semplice: chiedere trasparenza, ottenere silenzio
Tra gennaio e luglio 2025 ho inviato numerose PEC al Ministero della Giustizia chiedendo informazioni sull’istruttoria avviata a seguito di una mia segnalazione ex legge 18/2015. Non chiedevo documenti riservati, né dettagli investigativi.
Chiedevo soltanto questo:
"È stata avviata l’istruttoria? Sì o no?"
Il Ministero non ha risposto.
Ho allora presentato ricorso al TAR per violazione della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa e per silenzio-inadempimento.
La sentenza è arrivata. Ed è qualcosa che ogni cittadino italiano dovrebbe leggere. Cosa ha detto il TAR: il cittadino “non esiste” nel sistema disciplinare dei magistrati
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha affermato tre principi devastanti per qualunque democrazia:
1. Il procedimento disciplinare sui magistrati non è un procedimento amministrativo.
Quindi la legge 241/1990 – la legge sulla trasparenza – non si applica.
Non si possono chiedere accessi, documenti, informazioni.
2. Solo tre soggetti possono sapere se l’azione disciplinare è stata avviata:
• il Ministro della Giustizia
• il CSM
• il magistrato accusato
Il denunciante, cioè il cittadino, è escluso per legge.
3. Il Ministero non ha alcun obbligo di rispondere al cittadino.
La segnalazione viene classificata come “esposto” e quindi:
• non genera un procedimento amministrativo,
• non obbliga l’Ufficio a rispondere,
• non dà nessun diritto al cittadino di conoscere l’esito.
In altre parole:
il cittadino può denunciare un giudice, ma lo Stato non ha alcun dovere di dirgli cosa ne è stato della sua denuncia.Un sistema opaco: chi controlla i controllori?
Questa sentenza certifica qualcosa che molti intuivano, ma che ora assume forma giuridica:
il sistema disciplinare dei magistrati italiani è completamente impermeabile al controllo del cittadino.
È come denunciare un fatto alla Polizia e sentirsi rispondere:
“Non ti diremo mai se abbiamo fatto qualcosa o no.”
qualche mese fa ho avuto modo di confrontarmi con un vostro funzionario in merito alla mia vicenda, che ho anche illustrato pubblicamente sul mio canale YouTube “Sistema Giustizia: le verità nascoste”. In quella occasione avevo rappresentato la totale mancanza di riscontro da parte del Ministero della Giustizia riguardo allo stato dell’istruttoria avviata sulla mia segnalazione.
A causa di questo silenzio protratto, avevo deciso di rivolgermi al TAR, promettendo al funzionario che avrei fatto conoscere l'esito alla vostra associazione.
12 novembre 2025 – una data che segna un precedente inquietante.
Il TAR del Lazio ha stabilito che il cittadino che segnala un magistrato per gravi violazioni non ha alcun diritto di conoscere nemmeno se l’istruttoria è stata aperta, né ha diritto a ricevere una risposta dal Ministero della Giustizia.
Una frase che sembra uscita da un romanzo distopico.
E invece è scritta nero su bianco in una sentenza della Repubblica Italiana. Una vicenda semplice: chiedere trasparenza, ottenere silenzio
Tra gennaio e luglio 2025 ho inviato numerose PEC al Ministero della Giustizia chiedendo informazioni sull’istruttoria avviata a seguito di una mia segnalazione ex legge 18/2015. Non chiedevo documenti riservati, né dettagli investigativi.
Chiedevo soltanto questo:
"È stata avviata l’istruttoria? Sì o no?"
Il Ministero non ha risposto.
Ho allora presentato ricorso al TAR per violazione della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa e per silenzio-inadempimento.
La sentenza è arrivata. Ed è qualcosa che ogni cittadino italiano dovrebbe leggere. Cosa ha detto il TAR: il cittadino “non esiste” nel sistema disciplinare dei magistrati
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha affermato tre principi devastanti per qualunque democrazia:
1. Il procedimento disciplinare sui magistrati non è un procedimento amministrativo.
Quindi la legge 241/1990 – la legge sulla trasparenza – non si applica.
Non si possono chiedere accessi, documenti, informazioni.
2. Solo tre soggetti possono sapere se l’azione disciplinare è stata avviata:
• il Ministro della Giustizia
• il CSM
• il magistrato accusato
Il denunciante, cioè il cittadino, è escluso per legge.
3. Il Ministero non ha alcun obbligo di rispondere al cittadino.
La segnalazione viene classificata come “esposto” e quindi:
• non genera un procedimento amministrativo,
• non obbliga l’Ufficio a rispondere,
• non dà nessun diritto al cittadino di conoscere l’esito.
In altre parole:
il cittadino può denunciare un giudice, ma lo Stato non ha alcun dovere di dirgli cosa ne è stato della sua denuncia.Un sistema opaco: chi controlla i controllori?
Questa sentenza certifica qualcosa che molti intuivano, ma che ora assume forma giuridica:
il sistema disciplinare dei magistrati italiani è completamente impermeabile al controllo del cittadino.
È come denunciare un fatto alla Polizia e sentirsi rispondere:
“Non ti diremo mai se abbiamo fatto qualcosa o no.”
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