Cara ADUC
Ritardo Volo AirEuropa_L'Avana-Madrid-Roma_UX052_17 ore di ritardo
Domanda
1 giugno 2016
Salve sono Marco Recchiuti,
vi scrivo per un parere in merito al disagio vissuto da me e mia moglie di ritorno dal viaggio di nozze sul volo l'Avana-Madrid-Roma UX052 della AirEuropa, programmato per il 5-5-2016 ore 21.00 e partito tra vari disagi per noi passeggeri il 6-5-2016 alle ore 13.05 ed arrivato con 17 ORE DI RITARDO a destinazione.
Ho inoltrato un mail alla compagnia aerea a cinque giorni dal nostro ritorno a casa, con la spiegazione dettagliata dell'accaduto, copia carte di imbarco, la richiesta di rimborso per il ritardo; allego a voi la loro mail di risposta in cui rigettano la mia richiesta rifugiandosi in una non meglio chiara e specificata
"...improvvisa carenza dell´aeromobile sotto il profilo della sicurezza in uno scalo anteriore, verificatasi come circostanza eccezionale e imprevedibile...Inoltre La informiamo che qualora non voglia viaggiare con il volo prenotato o un altro alternativo, può richiedere il rimborso della porzione di biglietto non utilizzato, in caso il ritardo del volo sia superiore a 5 ore... Tuttavia dobbiamo comunicarLe che in caso di ritardo non è previsto un indennizzo economico"
Nella mail di reclamo sottolineavo anche lo scarso servizio ricevuto a terra ed allegavo le foto del ricovero di fortuna, così oserei definirlo viste le condizioni della struttura, in cui ci hanno spedito. Ma non volendomi dilungare su questo punto, opinabile e che presterebbe il fianco a facili critiche da parte della compagnia, mi soffermerei sulla interpretazione del Regolamento CE 261/04 art.7 che parla di diritto a compensazione pecuniaria per ritardo prolungato (sopra le 5 ore per la percorrenza che riguarda il nostro volo) che loro negano.
Inoltre vi chiedo un parere sulla "...improvvisa carenza dell´aeromobile sotto il profilo della sicurezza in uno scalo anteriore, verificatasi come circostanza eccezionale e imprevedibile..." posta a giustificazione del ritardo e che scagiona la AirEuropa sic et simpliciter.
Al riguardo ho trovato un pò di giurisprudenza - Corte di Giustizia UE sentenza 17 settembre 2015, causa C-257/14 - sentenza Wallentin? Hermann, C?549/07, EU:C:2008:771, punto 23, 24 e 25, 26 - in cui mi sembra che la giurisprudenza EU vada in direzione esattamente opposta a quanto indicato dalla compagnia nel diniego del rimborso e sia molto restrittiva sulla interpretazione di"circostanza eccezionale e imprevedibile"(vizio occulto di fabbricazione e sabotaggio)
Vi chiedo dunque se sia opportuno e come sia opportuno muovermi per far valere il mio diritto di consumatore/viaggiatore, il mio e quello di altre migliaia di persone che subiscono costantemente la prepotenza, l'arroganza, l'incapacità di fare e assumersi le proprie responsabilità e l'indifferenza di questi soggetti. Ho pensato all'ENAC e provvederò in tale direzione per una sanzione alla compagnia ma vorrei ottenere il mio meritato rimborso... credo sia un mio diritto!!!
Grazie mille.
Marco, da Roma (RM)
vi scrivo per un parere in merito al disagio vissuto da me e mia moglie di ritorno dal viaggio di nozze sul volo l'Avana-Madrid-Roma UX052 della AirEuropa, programmato per il 5-5-2016 ore 21.00 e partito tra vari disagi per noi passeggeri il 6-5-2016 alle ore 13.05 ed arrivato con 17 ORE DI RITARDO a destinazione.
Ho inoltrato un mail alla compagnia aerea a cinque giorni dal nostro ritorno a casa, con la spiegazione dettagliata dell'accaduto, copia carte di imbarco, la richiesta di rimborso per il ritardo; allego a voi la loro mail di risposta in cui rigettano la mia richiesta rifugiandosi in una non meglio chiara e specificata
"...improvvisa carenza dell´aeromobile sotto il profilo della sicurezza in uno scalo anteriore, verificatasi come circostanza eccezionale e imprevedibile...Inoltre La informiamo che qualora non voglia viaggiare con il volo prenotato o un altro alternativo, può richiedere il rimborso della porzione di biglietto non utilizzato, in caso il ritardo del volo sia superiore a 5 ore... Tuttavia dobbiamo comunicarLe che in caso di ritardo non è previsto un indennizzo economico"
Nella mail di reclamo sottolineavo anche lo scarso servizio ricevuto a terra ed allegavo le foto del ricovero di fortuna, così oserei definirlo viste le condizioni della struttura, in cui ci hanno spedito. Ma non volendomi dilungare su questo punto, opinabile e che presterebbe il fianco a facili critiche da parte della compagnia, mi soffermerei sulla interpretazione del Regolamento CE 261/04 art.7 che parla di diritto a compensazione pecuniaria per ritardo prolungato (sopra le 5 ore per la percorrenza che riguarda il nostro volo) che loro negano.
Inoltre vi chiedo un parere sulla "...improvvisa carenza dell´aeromobile sotto il profilo della sicurezza in uno scalo anteriore, verificatasi come circostanza eccezionale e imprevedibile..." posta a giustificazione del ritardo e che scagiona la AirEuropa sic et simpliciter.
Al riguardo ho trovato un pò di giurisprudenza - Corte di Giustizia UE sentenza 17 settembre 2015, causa C-257/14 - sentenza Wallentin? Hermann, C?549/07, EU:C:2008:771, punto 23, 24 e 25, 26 - in cui mi sembra che la giurisprudenza EU vada in direzione esattamente opposta a quanto indicato dalla compagnia nel diniego del rimborso e sia molto restrittiva sulla interpretazione di"circostanza eccezionale e imprevedibile"(vizio occulto di fabbricazione e sabotaggio)
Vi chiedo dunque se sia opportuno e come sia opportuno muovermi per far valere il mio diritto di consumatore/viaggiatore, il mio e quello di altre migliaia di persone che subiscono costantemente la prepotenza, l'arroganza, l'incapacità di fare e assumersi le proprie responsabilità e l'indifferenza di questi soggetti. Ho pensato all'ENAC e provvederò in tale direzione per una sanzione alla compagnia ma vorrei ottenere il mio meritato rimborso... credo sia un mio diritto!!!
Grazie mille.
Marco, da Roma (RM)
Risposta ADUC
La Corte di Giustizia Europea afferma la necessita' di interpretare restrittivamente detta disposizione, assegnando alla compagnia aerea l'onere di provare debitamente la causa eccezionale che ha impedito l'adempimento dell'obbligazione. La ratio del regolamento 261/2004/CE, infatti, e' la tutela del passeggero rispetto ad eventi che sono reputati fonti di gravi disagi e fastidi per l’utenza. L’intervento del legislatore comunitario, pertanto, deve essere letto nell’ottica di un tentativo (ulteriore) di ridurre i pregiudizi e uniformare le relative tecniche di tutela, apportando il massimo grado di protezione possibile ai viaggiatori. Tale esimente non puo' ravvisarsi qualora i guasti invocati siano inerenti al normale esercizio dell’attivita' del vettore aereo e, pertanto, al fine di configurare una valida deroga alla responsabilita' del vettore, l’eccezionalita' potra' configurarsi quando le avarie siano tali da "…omissis… sfuggire al controllo per la sua natura o la sua origine…omissis…".La prova liberatoria che il vettore dovra' fornire per essere esentato dal dovere di compensazione pecuniaria in favore del viaggiatore, infine, e' particolarmente onerosa per le compagnie aeree. Secondo la Corte, infatti, non e' sufficiente dimostrare di aver osservato tutte le cautele minime per evitare la cancellazione del volo. La compagnia aerea deve, al contrario, provare di aver posto in essere tutte le misure idonee "…omissis…tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore in questione…omissis…". La citata prova liberatoria, dunque, appare estremamente difficile in quanto mira a dar dimostrazione che, anche impiegando il massimo sforzo possibile in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, il vettore non avrebbe potuto evitare che "…omissis…le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione del volo…omissis…".
Insomma, in buona sostanza, a fronte di una risposta generica del vettore aereo in merito alle circostanze eccezionali per la cancellazione o ritardo del volo, si puo' andare oltre: sara' la compagnia stessa a dover dimostrare gli accadimenti che hanno provocato l'inadempimento.
Si faccia quindi valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora alla sede legale della compagnia:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Insomma, in buona sostanza, a fronte di una risposta generica del vettore aereo in merito alle circostanze eccezionali per la cancellazione o ritardo del volo, si puo' andare oltre: sara' la compagnia stessa a dover dimostrare gli accadimenti che hanno provocato l'inadempimento.
Si faccia quindi valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora alla sede legale della compagnia:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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