Cara ADUC
ritardo sentenza giudice
Domanda
7 maggio 2015
salve ho fatto intentare al mio legale una causa civile per occupazione abusiva nei confronti del mio inquilino da agosto 2008. Siamo arrivati all'ultima udienza del 18 giugno 2014. Il giudice ha disposto che emetteva la sentenza entro 60 gg; quindi ultimo giorno per emettere la sentenza, compreso la sospensione dei termini processuali, era il 2 ottobre 2014. Incredibile ma vero, ad oggi il giudice non ha ancora emesso la sentenza nonostante siano passati 7 mesi oltre la scadenza. Mi sono arrabbiato col mio legale, che finora
se ne fregato, il quale dice che ha fatto anche il sollecito al giudice che deve essere lui a decidere di fare la sentenza. Ora chiedo io, ma possibile che un magistrato non si decide ad emettere la sentenza fregandosene della situazione di un cittadino che non sta nel torto, mentre c'è una persona che continua a stare in casa mia senza pagare, mentre io pago tutte le tasse sulla seconda casa? si può fare causa verso qualcuno, non so al ministero della giustizia per esempio, per questi danni che sto subendo? distinti saluti
Rosario, da Cesa (CE)
Rosario, da Cesa (CE)
Risposta ADUC
per rispondere alla Sua domanda occorre far riferimento alla lettera q, I comma, art. 2 D.Lgv n. 109/06 che definisce un "illecito disciplinare il reiterato, grave ed ingiustificato ritardo degli atti relativi all'esercizio delle funzioni si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato,il ritardo che non eccede il triplo termine previsto dalla legge per il compimento dell'atto".
Per aversi illecito disciplinare, quindi, occorre la sussistenza di tutti i requisiti elencati.
Il ritardo sarà ritenuto reiterato, sulla base di quanto sancito dalle SU Corte di Cassazione sentenza n. 18696 del 13/09/2011, quando è abituale.
La gravità deve essere calcolata sulla base delle direttive della norma nel suo caso la gravità si sostanzia al decorso dei 240 giorni dalla data in cui il provvedimento avrebbe dovuto essere depositato.
Per l'individuazione della giustificabilità occorre far riferimento alla sentenza precedentemente indicata, che sancisce " la durata di un anno nel ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell'incolpato se non siano allegate da quest'ultimo ed accertate circostanze assolutamente eccezionali che lo giustifichino".
L'unica soluzione, quindi, prospettabile una vota che si verificheranno tutti e tre i requisiti sarà quella di promuovere un provvedimento disciplinare nei confronti del giudice.
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Ha risposto Sara Astorino: https://www.aduc.it/info/astorino.php
Per aversi illecito disciplinare, quindi, occorre la sussistenza di tutti i requisiti elencati.
Il ritardo sarà ritenuto reiterato, sulla base di quanto sancito dalle SU Corte di Cassazione sentenza n. 18696 del 13/09/2011, quando è abituale.
La gravità deve essere calcolata sulla base delle direttive della norma nel suo caso la gravità si sostanzia al decorso dei 240 giorni dalla data in cui il provvedimento avrebbe dovuto essere depositato.
Per l'individuazione della giustificabilità occorre far riferimento alla sentenza precedentemente indicata, che sancisce " la durata di un anno nel ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell'incolpato se non siano allegate da quest'ultimo ed accertate circostanze assolutamente eccezionali che lo giustifichino".
L'unica soluzione, quindi, prospettabile una vota che si verificheranno tutti e tre i requisiti sarà quella di promuovere un provvedimento disciplinare nei confronti del giudice.
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