Cara ADUC
Ricorso multa c.d.s.
Domanda
23 giugno 2015
Buongiorno, inoltro la presente per avere informazione circa un'opposizione a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada inoltrato al Giudice di pace. Tra i motivi oggetto del ricorso:
- Il testo redatto contiene lacune e correzioni nell'indicare il numero ed il tipo di patente, ovvero non si è provveduto ad apportare la correzione in modo che la precedente stesura rimanesse leggibile e non risulta indicato il tipo di patente;
- correzione nell'indicare il tipo di veicolo;
- erronea indicazione della data di nascita e mancata indicazione del numero civico nell'indirizzo del conducente;
- nel verbale di violazione faceva menzione: "ha violato la norma del codice della strada di cui all'art." non risulta indicata la norma violata;
- ai sensi dell'art. 126-bis, la violazione dell'art 142 comma 2 c.d.s. determina la decurtazione di n. 03 punti alla patente (ERRATO LA DECURTAZIONE AVVIENE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 142 c. 8)
In occasione alla prima udienza di comparizione, la parte resistente presentava fotocopia del verbale originale dove risultava la norma violata, asserendo che non si era ricalcato sulla copia in mio possesso. Il Giudice ha disposto di comparire nuovamente in udienza con la presenza dell'accertatore e del modulario dei verbali in originale. La mie domande sono:
- la copia meccanografica in mio possesso essendo parte integrante del verbale ha lo stesso valore dell'originale?
- ci sono i presupposti per ricorrere in falso in atto pubblico, per aver apportato modifiche successivamente alla lettura del mio ricorso?
Anticipatamente ringrazio.
Cordiali saluti.
Antonio, da Lecce Nei Marsi (AQ)
- Il testo redatto contiene lacune e correzioni nell'indicare il numero ed il tipo di patente, ovvero non si è provveduto ad apportare la correzione in modo che la precedente stesura rimanesse leggibile e non risulta indicato il tipo di patente;
- correzione nell'indicare il tipo di veicolo;
- erronea indicazione della data di nascita e mancata indicazione del numero civico nell'indirizzo del conducente;
- nel verbale di violazione faceva menzione: "ha violato la norma del codice della strada di cui all'art." non risulta indicata la norma violata;
- ai sensi dell'art. 126-bis, la violazione dell'art 142 comma 2 c.d.s. determina la decurtazione di n. 03 punti alla patente (ERRATO LA DECURTAZIONE AVVIENE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 142 c. 8)
In occasione alla prima udienza di comparizione, la parte resistente presentava fotocopia del verbale originale dove risultava la norma violata, asserendo che non si era ricalcato sulla copia in mio possesso. Il Giudice ha disposto di comparire nuovamente in udienza con la presenza dell'accertatore e del modulario dei verbali in originale. La mie domande sono:
- la copia meccanografica in mio possesso essendo parte integrante del verbale ha lo stesso valore dell'originale?
- ci sono i presupposti per ricorrere in falso in atto pubblico, per aver apportato modifiche successivamente alla lettura del mio ricorso?
Anticipatamente ringrazio.
Cordiali saluti.
Antonio, da Lecce Nei Marsi (AQ)
Risposta ADUC
per prima cosa, spetta al giudice valutare se i vizi del verbale da lei denunciati siano meri errori materiali oppure vizi sostanziali. Da quello che ci scrive, e non avendo a disposizione il verbale, non possiamo esprimere un parere in merito.
Quello che è certo è che il verbale a lei consegnato ha lo stesso valore di quello contenuto nel modulario. Il verbale non puo' essere modificato successivamente alla consegna al trasgressore. Se questo fosse avvenuto, si tratterebbe di un illecito penale che potrà essere denunciato all'autorità giudiziaria. Inoltre, il suo verbale dovrà essere annullato dal giudice di pace, in quanto non copia conforme all'originale.
Se invece si tratta solo di un problema di "carta carbone", il giudice dovrà valutare se le incongruenze sul verbale consegnatole rendono illeggibili o assenti uno o piu' elementi essenziali del verbale o altri elementi la cui assenza lede il suo diritto di difesa.
Quello che è certo è che il verbale a lei consegnato ha lo stesso valore di quello contenuto nel modulario. Il verbale non puo' essere modificato successivamente alla consegna al trasgressore. Se questo fosse avvenuto, si tratterebbe di un illecito penale che potrà essere denunciato all'autorità giudiziaria. Inoltre, il suo verbale dovrà essere annullato dal giudice di pace, in quanto non copia conforme all'originale.
Se invece si tratta solo di un problema di "carta carbone", il giudice dovrà valutare se le incongruenze sul verbale consegnatole rendono illeggibili o assenti uno o piu' elementi essenziali del verbale o altri elementi la cui assenza lede il suo diritto di difesa.
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