Cara ADUC
ricorso multa per mancata notifica dati conducente
Domanda
13 febbraio 2015
la mia mail è [email protected]
Ho ricevuto e pagato subito una contravvenzione per eccesso di velocità, nel verbale in questione non era chiaro che avrei dovuto comunicare i dati conducente anche se corrispondenti al ricevente della contravvenzione e non c'era nessun modulo allegato da compilare per i dati da comunicare. Ho letto in una sentenza del Giudice di Pace di Milano che la presente contravvenzione per mancata comunicazione dei dati, avrebbe dovuto arrivare entro 90gg dalla scadenza dei primi 60gg a disposizione per il ricorso e invece è arrivata ben oltre (notifica 02/02/15 e i 60gg erano scaduti lo scorso 25/09/14)
Al tutto aggiungo che trovo assurdo che se i dati conducente coincidono con i dati di chi riceve la contravvenzione, si dovrebbe anche comunicare i dati conducente, visto che li hanno già!!!
Vorrei fare ricorso al Giudice di Pace di Reggio Nell'Emilia riportando anche la buona fede che trovo ben spiegata nel seguente testo: La buona fede
Può oggettivamente prospettarsi che, interpretando in buona fede il verbale, l’intimato non ne abbia incolpevolmente colto in pieno il significato, per quel che riguarda l’invito a fornire informazioni. Il principio di buona fede cui ci si richiama è esattamente quello di cui all’art. 1366 c.c., che trova riscontro nella costante interpretazione dell’art. 1362 c.c. che abilita a ritenere che le norme dettate per la interpretazione dei contratti siano applicabili anche agli atti amministrativi e quindi ai verbali contravvenzionali. Alla luce delle osservazioni che hanno preceduto, pertanto, ove sussistente, la responsabilità dell’intimato sarebbe, in ogni caso, sollevata dall’esimente della buona fede. La norma in questione è stata oggetto di diverse formulazioni, che ad oggi ne rendono in parte ambigua l’interpretazione, lasciando il ricorrente nella falsa convinzione di dover effettuare la comunicazione sono nell’ipotesi in cui essa sia tesa a fornire le generalità di persona diversa da sé. Può quindi prospettarsi che, verosimilmente, il ricorrente in assoluta buona fede, immaginasse che non ottemperando all’invito di comunicare i dati del conducente, i punti sarebbero stati detratti dalla propria patente, ed ignorasse, quindi, che, conseguenza di tale omissione, sarebbe stata l’applicazione della pena pecuniaria comminata con il verbale oggetto della contestazione.
Alessandra, da Bassano Del Grappa (VI)
Ho ricevuto e pagato subito una contravvenzione per eccesso di velocità, nel verbale in questione non era chiaro che avrei dovuto comunicare i dati conducente anche se corrispondenti al ricevente della contravvenzione e non c'era nessun modulo allegato da compilare per i dati da comunicare. Ho letto in una sentenza del Giudice di Pace di Milano che la presente contravvenzione per mancata comunicazione dei dati, avrebbe dovuto arrivare entro 90gg dalla scadenza dei primi 60gg a disposizione per il ricorso e invece è arrivata ben oltre (notifica 02/02/15 e i 60gg erano scaduti lo scorso 25/09/14)
Al tutto aggiungo che trovo assurdo che se i dati conducente coincidono con i dati di chi riceve la contravvenzione, si dovrebbe anche comunicare i dati conducente, visto che li hanno già!!!
Vorrei fare ricorso al Giudice di Pace di Reggio Nell'Emilia riportando anche la buona fede che trovo ben spiegata nel seguente testo: La buona fede
Può oggettivamente prospettarsi che, interpretando in buona fede il verbale, l’intimato non ne abbia incolpevolmente colto in pieno il significato, per quel che riguarda l’invito a fornire informazioni. Il principio di buona fede cui ci si richiama è esattamente quello di cui all’art. 1366 c.c., che trova riscontro nella costante interpretazione dell’art. 1362 c.c. che abilita a ritenere che le norme dettate per la interpretazione dei contratti siano applicabili anche agli atti amministrativi e quindi ai verbali contravvenzionali. Alla luce delle osservazioni che hanno preceduto, pertanto, ove sussistente, la responsabilità dell’intimato sarebbe, in ogni caso, sollevata dall’esimente della buona fede. La norma in questione è stata oggetto di diverse formulazioni, che ad oggi ne rendono in parte ambigua l’interpretazione, lasciando il ricorrente nella falsa convinzione di dover effettuare la comunicazione sono nell’ipotesi in cui essa sia tesa a fornire le generalità di persona diversa da sé. Può quindi prospettarsi che, verosimilmente, il ricorrente in assoluta buona fede, immaginasse che non ottemperando all’invito di comunicare i dati del conducente, i punti sarebbero stati detratti dalla propria patente, ed ignorasse, quindi, che, conseguenza di tale omissione, sarebbe stata l’applicazione della pena pecuniaria comminata con il verbale oggetto della contestazione.
Alessandra, da Bassano Del Grappa (VI)
Risposta ADUC
crediamo ce per il ricorso, non valga nello specifico il principio astratto della buona fede, anche perche' ce ne' un altro molto valido: l'invio della multa entro i 90 giorni successivi ai 60 dopo la notifica del primo verbale. Motivo per cui potrebbe anche decidere di ricorrere al prefetto. Qui il modulo per eventualmente fare ricorso:
http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php
http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php
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