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Cara ADUC

Richiesta risarcimento danni

27 novembre 2017
Domanda 27 novembre 2017
Buon pomeriggio,
cercherò di riassumere in breve quanto accaduto.
Alla fine di agosto, la condomina del piano sottostante (che stava svolgendo lavori di ristrutturazione all'interno del suo appartamento) mi dice che gli operai hanno notato delle macchie sul soffitto del bagno e di verificare, quindi, eventuali perdite provenienti dal nostro bagno. Abbiamo così scoperto che il nostro bimbo aveva gettato nel wc un panno, ma, ovviamente, la certezza che l'infiltrazione dipendesse da questo non poteva esserci.
Scrivo quindi alla signora, pregandola di verificare che tutto fosse risolto e di aggiornarmi così da poter inoltrare la richiesta di danni a suo favore alla mia assicurazione.
La signora non risponde alla mia lettera, non riceviamo nessuna richiesta di risarcimento,fino a ieri sera, quando incontrando mio marito, gli chiede i dati della nostra assicurazione per procedere alla richiesta di danni.
Questa mattina ho contattato l'assicurazione, la quale mi ha detto che avrei dovuto avvisarli entro tre giorni dalla perdita causata al vicino.
Considerando che la signora è sparita per mesi, lasciando intendere che il danno non dipendesse da noi e soprattutto senza farci pervenire in alcun modo alcuna richiesta, cosa avrei dovuto denunciare all'assicurazione?
Vista la situazione attuale, dove l'unica mia certezza è la mia buona fede, come mi consigliate di agire?
Grazie anticipatamente.
Claudio, da Trieste (TS)

Risposta ADUC
da quanto ci descrive, ci pare che non sia venuto meno il suo diritto al rimborso assicurativo. Come la Cassazione ha più volte ribadito, "In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalita' previste da clausola di polizza, non puo' implicare, di per se', la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennita' non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'articolo 1915 c.c., comma 2." (Sentenza del 28 novembre 2007, n. 24733).
In breve, più che contro il suo vicino (la cui inerzia lei potrà invocare per dimostrare che il ritardo con cui ha effettuato la denuncia di sinistro non è dolosa), lei potrà agire contro l'assicurazione per pretendere il rimborso ai sensi dell'art. 1915, con al massimo una riduzione pari al danno che l'assicurazione dovrà dimostrare al centesimo dovuta alla ritardata denuncia.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Se le sue richieste non vengono soddisfatte, potra' inoltrare reclamo all'Ivass:
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/
Nel frattempo, il suo vicino ha comunque diritto ad essere da lei risarcito.
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