Martedì 4 agosto 2026
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Cara ADUC

richiesta recesso affitto per inagibilità

7 agosto 2025
Domanda 7 agosto 2025
Buongiorno, mio figlio, studente dell'Università di Bologna, ha preso in affitto una stanza con la sua ragazza il cui soffitto è crollato il 30 giugno, per fortuna i ragazzi non avevano dormto lì quella notte e ci sono stati solo danni alle cose. Chiamato il 113 dagli altri coinquilini i vigili del fuoco hanno dichiarato l'inagibilità di tutto l'appartamento disponendo lo sgombero (moltissimi anche gli articoli sui giornali visto che è stata scongiurata una tragedia). I ragazzi hanno dovuto sostenere delle spese per presentarsi alla operazioni di recupero sotto sorveglianza dei vigili del fuoco e hanno dovuto al momento porre gli oggetti in un locale fornito dal proprietario non rispondente ai requisiti dell'immobile oggetto del contratto d'affitto. Data l'inagibilità del dell'appartamento è stato richiesto per pec la risoluzione del contratto d'affitto e il recupero della caparra come legittimo, non essendoci più il bene oggetto del contratto ma il proprietario ci ha fatto scrivere da un avvocato che ci ha negato recesso e restituzione caparra adducendo la colpa ad una ditta che stava facendo dei lavori sul tesso. Ma la responsabilità sulla sicurezza non resta al proprietario che deve vigilare sullo stato del proprio bene e tutelare l'incolumità di terzi (tutti giovani studenti peraltro!). In caso di inagibilità non è previsto il recesso immediato? L'avvocato dice che il proprietario deve riscuotere il canone e deve restituire la caparra solo se il bene è riconsegnato in ottimo stato. Ma è una presa in giro? Come si deve procedere?
Massimiliano, dalla provincia di VT

Risposta ADUC
ci pare evidente il ricorso all'art. 1463 cc, che prevede la risoluzione del contratto per impossibilita' totale sopravvenuta della prestazione pattuita; nel caso, data l'imprevedibilita' ma non l'imputabilita' dell'evento causa, il contratto è risolto automaticamente con obbligo di risarcimento dei danni. Se il locatore si sottrae all'immediato riconoscimento dei suoi obblighi, dovra' farsi valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora
Nel caso in cui la controparte non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
camera di commercio
giudice di pace
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