Cara ADUC
Responsabilità per eventuali allagamenti
Domanda
23 maggio 2025
Buonasera! Desidero sottoporre alla Vostra cortese attenzione il
seguente quesito inteso a chiarire le eventuali responsabilità
dell'Amministratore di Condominio e/o del condomino proprietario di un
appartamento nel condominio menzionato, in caso di allagamento.
Nel mio condominio, secondo le informazioni ricevute dal manutentore
dell'impianto idrico, bisognerebbe seguire una complicata procedura
per sospendere l'erogazione dell'acqua e bloccare un allagamento,
dovuto a svariate possibili ragioni, intervento che competerebbe
esclusivamente al manutentore dell'impianto. Nel frattempo, in attesa
dell'intervento del manutentore, bisognerebbe fare intervenire i
vigili del fuoco, oppure, non sarebbe più semplice che
l'amministratore del condominio redigesse un protocollo di pronto
intervento che uno qualsiasi dei condomini possa effettuare?
Grazie!
Mario, da Milano (MI)
Mario, da Milano (MI)
Risposta ADUC
Secondo l'art. 1130 del Codice Civile, l'amministratore di condominio ha il dovere di disciplinare l'uso delle parti comuni e compiere gli atti conservativi necessari. In questo contesto, la predisposizione di un protocollo di pronto intervento per le emergenze idriche non solo è possibile, ma è anche consigliabile per una gestione efficiente delle emergenze. Come confermato dalla giurisprudenza recente, tale protocollo rappresenterebbe una misura preventiva per evitare o limitare i danni.
Il protocollo dovrebbe includere l'ubicazione dei principali rubinetti di intercettazione dell'acqua, procedure semplificate per il blocco dell'erogazione in emergenza e una chiara catena di responsabilità. Questo non sostituirebbe l'intervento del manutentore specializzato, ma permetterebbe di gestire l'emergenza nell'immediato, riducendo potenziali danni. Per quanto riguarda le responsabilità, come stabilito dalla giurisprudenza, se il danno proviene da parti comuni dell'impianto idrico risponde il condominio, mentre per danni da impianti privati risponde il singolo condomino, con possibile concorso di responsabilità dell'amministratore in caso di omessa adozione di misure preventive o ritardo nell'intervento.
Il protocollo dovrebbe includere l'ubicazione dei principali rubinetti di intercettazione dell'acqua, procedure semplificate per il blocco dell'erogazione in emergenza e una chiara catena di responsabilità. Questo non sostituirebbe l'intervento del manutentore specializzato, ma permetterebbe di gestire l'emergenza nell'immediato, riducendo potenziali danni. Per quanto riguarda le responsabilità, come stabilito dalla giurisprudenza, se il danno proviene da parti comuni dell'impianto idrico risponde il condominio, mentre per danni da impianti privati risponde il singolo condomino, con possibile concorso di responsabilità dell'amministratore in caso di omessa adozione di misure preventive o ritardo nell'intervento.
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