Martedì 4 agosto 2026
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Cara ADUC

Responsabilità per eventuali allagamenti

23 maggio 2025
Domanda 23 maggio 2025
Buonasera! Desidero sottoporre alla Vostra cortese attenzione il seguente quesito inteso a chiarire le eventuali responsabilità dell'Amministratore di Condominio e/o del condomino proprietario di un appartamento nel condominio menzionato, in caso di allagamento. Nel mio condominio, secondo le informazioni ricevute dal manutentore dell'impianto idrico, bisognerebbe seguire una complicata procedura per sospendere l'erogazione dell'acqua e bloccare un allagamento, dovuto a svariate possibili ragioni, intervento che competerebbe esclusivamente al manutentore dell'impianto. Nel frattempo, in attesa dell'intervento del manutentore, bisognerebbe fare intervenire i vigili del fuoco, oppure, non sarebbe più semplice che l'amministratore del condominio redigesse un protocollo di pronto intervento che uno qualsiasi dei condomini possa effettuare? Grazie!
Mario, da Milano (MI)

Risposta ADUC
Secondo l'art. 1130 del Codice Civile, l'amministratore di condominio ha il dovere di disciplinare l'uso delle parti comuni e compiere gli atti conservativi necessari. In questo contesto, la predisposizione di un protocollo di pronto intervento per le emergenze idriche non solo è possibile, ma è anche consigliabile per una gestione efficiente delle emergenze. Come confermato dalla giurisprudenza recente, tale protocollo rappresenterebbe una misura preventiva per evitare o limitare i danni.
Il protocollo dovrebbe includere l'ubicazione dei principali rubinetti di intercettazione dell'acqua, procedure semplificate per il blocco dell'erogazione in emergenza e una chiara catena di responsabilità. Questo non sostituirebbe l'intervento del manutentore specializzato, ma permetterebbe di gestire l'emergenza nell'immediato, riducendo potenziali danni. Per quanto riguarda le responsabilità, come stabilito dalla giurisprudenza, se il danno proviene da parti comuni dell'impianto idrico risponde il condominio, mentre per danni da impianti privati risponde il singolo condomino, con possibile concorso di responsabilità dell'amministratore in caso di omessa adozione di misure preventive o ritardo nell'intervento.
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