Mercoledì 4 novembre 2026
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Cara ADUC

Da quale data l'ex deve restituire le somme percepite per i figli economicamente indipendenti?

4 giugno 2015
Domanda 4 giugno 2015
Desidererei porgere il seguente quesito: sono in attesa di ricevere la sentenza di separazione giudiziale, la comparsa conclusionale è stata presentata in tribunale il 02/02/2015 e le memorie di replica in data 22/02/2015. Nella comparsa conclusionale ho dimostrato che mio figlio ha aperto e gestisce sia un negozio fisico che online x la vendita di oggetti elettronici sin dal marzo 2014, però io ne sono venuto a conoscenza SOLO a gennaio 2015, in quanto residente in altra regione, e mio figlio non mi ha comunicato nulla di questa sua iniziativa commerciale per evitare che io NON gli erogassi più l'assegno di mantenimento per € 400,00 mensili, disposto in occasione della prima udienza presidenziale del 13/03/2013, pur avendogli chiesto con raccomandata e ricevuta di ritorno in data 10/01/2015, se avesse conseguito dei redditi per evitare che io beneficiassi delle detrazioni fiscali come figlio a mio carico ed in seguito ad un futuro accertamento fiscale subire delle sanzioni pecuniarie, ma come già detto a tutt'oggi non mi ha ancora risposto. La domanda è, una volta ricevuta la sentenza di separazione, da quale data posso eventualmente richiedere la RESTITUZIONE dell'assegno di mantenimento versato a mio figlio, pur avendo effettuato la richiesta al giudice di NON erogarlo più dalla presentazione della memoria di replica presentata in tribunale sempre in data 02/02/2015? In caso di addebito della separazione a mia moglie, per la quale sto versando 400,00€ mensili e altri 400,00€ mensili x l'altro figlio studente - sempre come assegno di mantenimento - a partire da quale data mia moglie mi dovrebbe restituire l'eccedenza o l'intero assegno di mantenimento, visto che ha dei redditi superiori ai miei? Grazie
in anticipo della eventuale risposta.
Luigi, da Norma (LT)

Risposta ADUC
la sentenza ormai avrà come oggetto la restituzione a partire dalla data della richiesta, ammesso che il giudice la prenda in considerazione in questa fase processuale. Tuttavia, lei potrà, visto che non è stato oggetto del processo, richiederle con autonomo giudizio a far data di effettiva autosufficienza. La domanda così formulata dovrà esser vagliata bene con il suo legale di fiducia (contro chi proporla e a che titolo, ruolo della mala fede dell'altro coniuge ecc....) posto che i provvedimenti relativi all'assegno per il mantenimento durano fino a modifica giudiziale.
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