Cara ADUC
PROBLEMA CON CAF - errore su 730, redditi da locazione
Domanda
1 ottobre 2019
Ad ottobre 2018 ho ricevuto segnalazione dall'Agenzia delle Entrate di non congruenza dei redditi dichiarati nel 730/2015 (redditi 2014): viene riscontrato errore in merito ai redditi da fabbricati locati dichiarati. In sede di dichiarazione dei redditi 2014, avevo consegnato al mio Caf i due distinti contratti di locazione di immobili in mio possesso: nella compilazione sono stati commessi ben 2 errori: anzichè inserire a reddito il 95% del canone totale percepito è stato inserito per errore di digitazione dell'operatore del CAF il 95% del 95%; il reddito percepito dal secondo contratto avrebbe dovuto esser dichiarato 50% da me, e 50% da mia madre usufruttuaria per ½, anziché dichiarato 100% da mia madre. Detto questo, per regolarizzare la mia posizione, ho dovuto presentare Dichiarazione Integrativa del mio 730 (con pagamento
imposte dovute, interessi e sanzione) e contestuale rimborso sul 730 di mia madre. Ho contattato il CAF perchè attivassero la loro assicurazione dato che mi sembrava palese che l'errore fosse loro, ma mi è stato risposto che devo pagare tutto di tasca mia. Tra l’altro, lo stesso errore è stato riportato nelle dichiarazione dei redditi degli anni successivi (2016 e 2017).
A gennaio 2019: il Caf invia all’Ade le dichiarazioni integrative (ovvero le correzioni) per gli anni d’imposta 2014, 2015, 2016 sia per me (debitore) che per mia madre (creditrice). Procedo col pagamento del F24 relativo all’anno d’imposta 2014.
A marzo prendo appuntamento all’AdE per far controllare il tutto, e scopro che le Dichiarazioni Integrative presentate sono completamente errate, sia per quanto riguarda gli importi a debito, sia quelli a credito. Ho chiesto all’operatore dell’AdE se fosse possibile segnalare questo mal operare del Caf per diffidarlo a lavorare in quel modo, ma la risposta fu negativa.
Anzi, mi disse che l’unico modo per “correggere le correzioni sbagliate” era rivolgersi nuovamente allo stesso Caf, l’unico avente la possibilità di ritirare le precedenti dichiarazioni integrative errate e ripresentarle corrette. Così a maggio 2019 (dopo 2 mesi) il Caf invia dichiarazioni integrative corrette.
Pago un altro F24 relativo all’anno d’imposta 2014, che integra le somme già versate col primo, e successivamente gli F24 per il 2015 e 2016.
Alla luce del mio racconto, sussiste la possibilità (trattandosi di un 730 compilato dal CAF nel 2015 -redditi 2014), di far riferimento al regime sanzionatorio a suo tempo in vigore … e quindi agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 175/2014, in base ai quali, nell’ipotesi di visto infedele, i Caf sono chiamati a rispondere non solo per il versamento delle sanzioni e degli interessi, ma anche delle maggiori imposte, a meno che l’infedeltà sia determinata da dolo o colpa grave del contribuente (non certo il mio caso)? Cosa è dovuto e come dobbiamo procedere x ottenerlo?
Queste persone sono pagate per aiutare i contribuenti ed invece creano loro solo problemi, non assumendosi alcuna responsabilità.
Grazie
Michela, dalla provincia di TN
A gennaio 2019: il Caf invia all’Ade le dichiarazioni integrative (ovvero le correzioni) per gli anni d’imposta 2014, 2015, 2016 sia per me (debitore) che per mia madre (creditrice). Procedo col pagamento del F24 relativo all’anno d’imposta 2014.
A marzo prendo appuntamento all’AdE per far controllare il tutto, e scopro che le Dichiarazioni Integrative presentate sono completamente errate, sia per quanto riguarda gli importi a debito, sia quelli a credito. Ho chiesto all’operatore dell’AdE se fosse possibile segnalare questo mal operare del Caf per diffidarlo a lavorare in quel modo, ma la risposta fu negativa.
Anzi, mi disse che l’unico modo per “correggere le correzioni sbagliate” era rivolgersi nuovamente allo stesso Caf, l’unico avente la possibilità di ritirare le precedenti dichiarazioni integrative errate e ripresentarle corrette. Così a maggio 2019 (dopo 2 mesi) il Caf invia dichiarazioni integrative corrette.
Pago un altro F24 relativo all’anno d’imposta 2014, che integra le somme già versate col primo, e successivamente gli F24 per il 2015 e 2016.
Alla luce del mio racconto, sussiste la possibilità (trattandosi di un 730 compilato dal CAF nel 2015 -redditi 2014), di far riferimento al regime sanzionatorio a suo tempo in vigore … e quindi agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 175/2014, in base ai quali, nell’ipotesi di visto infedele, i Caf sono chiamati a rispondere non solo per il versamento delle sanzioni e degli interessi, ma anche delle maggiori imposte, a meno che l’infedeltà sia determinata da dolo o colpa grave del contribuente (non certo il mio caso)? Cosa è dovuto e come dobbiamo procedere x ottenerlo?
Queste persone sono pagate per aiutare i contribuenti ed invece creano loro solo problemi, non assumendosi alcuna responsabilità.
Grazie
Michela, dalla provincia di TN
Risposta ADUC
Con la conversione in legge del D.L. 28.1.2019 è stato rivisto il regime sanzionatorio a carico dei CAF e professionisti. La questione sull'applicabilità ai modelli degli anni precedenti è controversa: da una parte si applica il principio che la legge non è retroattiva, per cui per gli anni precedenti si applica quella in vigore al momento.
Per altro verso, trattandosi di norme sanzionatorie troverà applicazione il principio del favor rei che punta ad applicare le norme più favorevoli per i diretti interessati (CAF/professionisti abilitati), in relazione alle contestazioni che non siano già diventate definitive nel momento di entrata in vigore della legge di conversione (giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.).
Può chiedere ulteriori chiarimenti all'A.D.E. addetta all'irrogazione delle sanzioni.
Per altro verso, trattandosi di norme sanzionatorie troverà applicazione il principio del favor rei che punta ad applicare le norme più favorevoli per i diretti interessati (CAF/professionisti abilitati), in relazione alle contestazioni che non siano già diventate definitive nel momento di entrata in vigore della legge di conversione (giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.).
Può chiedere ulteriori chiarimenti all'A.D.E. addetta all'irrogazione delle sanzioni.
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