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Cara ADUC

prescrizione credito società elettriche

22 marzo 2016
Domanda 22 marzo 2016
salve
ho letto sul vs sito un articolo di Smeralda Cappetti del 13 aprile 2015 in cui leggo che il diritto al credito si prescrive, per espressa richiesta della parte, trascorsi cinque anni dal momento in cui il gestore avrebbe dovuto rilevare la lettura effettiva e non a partire dalla data di emissione della fattura di conguaglio. Il mio Avvocato non vuole sostenere questa tesi perché sostiene che la prescrizione parte dalla data di fatturazione del conguaglio (esorbitante e fasullo)a ritroso nei 5 anni precedenti e dice che io non capisco l'italiano. Mi piacerebbe molto sapere da voi come posso fare, a quale norma esplicativa posso fare riferimento per dimostrargli che posso appigliarmi a quanto letto nel articolo sul vs sito. Ve ne sarei immensamente grata
cordiali saluti
maria
Maria Pia, da Palombara Sabina (RM)

Risposta ADUC
non possono essere pretese somme relative a consumi che il fornitore avrebbe potuto e dovuto pretendere oltre 5 anni prima dell'emissione della fattura. Se quindi il fornitore ha omesso di fatturare consumi per molti anni, perché non ha tenuto conto delle letture del contatore o si è “dimenticato” di emettere bollette periodiche, perderà il diritto ad essere pagato.
La prescrizione NON decorre da quando viene emessa la fattura di conguaglio, altrimenti i fornitori potrebbero spostare a loro piacimento il termine da cui decorre la prescrizione e potrebbero richiedere i conguagli anche dopo dieci o quindici anni e potenzialmente per l'eternità. Ovviamente non è così, altrimenti l'istituto della prescrizione, che il codice civile prevede come norma imperativa e inderogabile, sarebbe del tutto aggirabile da parte dell'esercente.
In realtà, secondo un ragionamento logico e sulla base dei principi generali del nostro ordinamento, si rileva in primo luogo che la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore può (e deve) fare la lettura dei contatori (generalmente per il tramite del distributore). E' in quell'occasione che, rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate, può pretendere il pagamento del conguaglio. Ed è quindi da quel momento che decorre la prescrizione quinquennale.
Per capire da quando decorre la prescrizione è quindi necessario individuare il giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, avrebbe dovuto effettuare la lettura del contatore. A tal fine verifichi, rileggendo l'articolo, da quando decorre la prescrizione nel Suo caso. http://www.aduc.it/articolo/elettricita+gas+fatture+conguaglio+esorbitanti_23011.php
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