Giovedì 5 novembre 2026
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Cara ADUC

Pagamento rateizzo Equitalia

20 gennaio 2015
Domanda 20 gennaio 2015
Gentile Aduc,
riguardo alle nuove normative sulle rateizzazioni Equitalia leggo dal vostro sito quanto segue che la:
"DECADENZA DEL BENEFICIO PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE
Se non vengono pagate puntualmente otto rate anche non consecutive il beneficio della rateazione decade automaticamente e si dovrà pagare l'intero debito in un'unica soluzione, senza poter più chiedere rateizzazioni (prima del 21/8/2013 ciò avveniva in caso di pagamento di due rate consecutive)."
A questo proposito chiedo quanto segue :
1)ipotizziamo che una persona abbia ottenuto una rateizzazione con scadenza mensile e la prima rata scada e gennaio 2015,secondo normative Equitalia, è corretto dire che la prima rata (prima del decadimento del rateizzo) possa essere pagata entro agosto 2015 (scadenza non pagamento 8 rate consecutive?)
Molto tempo fa mi ricordo che la prima rata andava pagata comunque alla data della scadenza pena decadimento rateizzo. E' quindi cambiata questa normativa?
Il call center equitalia mi da risposte non univoche.
Per quello che si evince dal loro sito invece anche la prima rata può essere non pagata entro la data di scadenza e avere il tempo di 8 rate prima di essere considerata decaduta, è corretto?
2) la seconda domanda è inerente la prima rata di solito un po piu alta dellle altre. Il calcolo che equitalia applica sulla prima rata può essere richiesto a priori in fase presentazione domanda o puo essere quantificabile da equitalia solo nel momento dell espletamento della pratica e del calcolo totale delle rate? cordiali saluti
Sabrina, da Velletri (RM)

Risposta ADUC
rispondiamo con ordine:
1) ci spiace ma non intendiamo entrare nel merito della sua interpretazione, e la esortiamo anche a fare attenzione perche' in questo ambito un comportamento "non naturale" potrebbe essere interpretato come "elusivo", e comunque essere fortemente a rischio per lei. Ci limitiamo quindi a citare la norma vigente (Dpr 602/73 art.19) per una sua personale valutazione: "3. In caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a)il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b)l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato."
2) per quanto previsto da Equitalia con una direttiva del 2009, sulla prima rata gravano i diritti di notifica e le spese per le procedure di riscossione, mentre gli interessi vengono rateizzati. Il contribuente può comunque chiedere rate crescenti, volendo pagare meno all'inizio. Trova informazioni anche qui:
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/Rateazione/
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