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Cara ADUC

locazione residenziale terminata per vizi

17 aprile 2015
Domanda 17 aprile 2015
Buongiorno Dottori, ho un quesito da chiedere in merito ad una richiesta per risarcimento danni inerente ad una locazione residenziale terminata per vizi.
1) E' di competenza del tribunale o del giudice di pace?
2) Quale è l'articolo che lo sancisce?
3) Il tribunale o giudice di pace competente è quello dove hanno la residenza le parti o dove è ubicato l'immobile?
Nel ringraziare porgo distinti saluti.
Elio, da Sirone (LC)

Risposta ADUC
la competenza per i giudizi aventi ad oggetto la materia delle locazioni è il Tribunale del luogo ove è situato l'immobile.
Sulla problematica esposta Le preciso che prima della instaurazione di una causa innanzi al Tribunale deve esperire, preliminarmente e obbligatoriamente, il tentativo di mediazione presso un Organismo di Conciliazione, avente sede sempre nel luogo in cui è ubicato l'immobile.
A tal riguardo La informo che dovrà presentare presso detto Organismo istanza di mediazione esponendo i fatti contestati e allegando la documentazione attestante le sue doglianze.
Qualora il procedimento di mediazione abbia esito negativo potrà promuovere la sua domanda in sede giudiziale.
Posto quanto sopra, in ordine alla disciplina prevista in materia, le disposizioni di riferimento a sostegno della sua pretesa sono gli artt. 1574 e 1578 del Codice Civile.
L'art. 1574 Cod.Civ., rubricato Obbligazioni del Locatore, impone a quest'ultimo il dovere (i) di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione e, parimenti, (ii) di mantenerla in istato da servire all'uso convenuto e (iii) garantire il pacifico godimento durante la locazione.
Parimenti, l'art. 1578 Codice Civile, rubricato Vizi della cosa locata, prevede che "Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi conosciuti o facilmente conoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna".
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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