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Cara ADUC

Lente "transition" rovinata dopo meno di 2 anni

27 marzo 2019
Domanda 27 marzo 2019
Salve,
vi contatto per avere delucidazioni su un problema in cui sono incorso. Ho comprato degli occhiali in un negozio di una importante catena di ottica. Le lenti sono state realizzate applicando il trattamento "transition" in modo che si scuriscano con l'esposizione alla luce solare. Recentemente mi sono accorto che il trattamento della lente sinistra si è rimosso nella parte in basso, vicino al naso. Mi sono quindi recato in negozio per chiedere che la lente venisse sostituita essendo ancora in garanzia. L'impiegato al bancone mi informa che questo tipo di danno, trattandosi di una "normale usura della lente", non rientra nella garanza, la quale copre solo i difetti di fabbrica. Dopodiché per venirmi incontro mi ha proposto una perizia che stabilirà se si tratta di un difetto di fabbrica. Personalmente penso che per il solo fatto che il trattamento non sia durato neanche 2 anni sia già una dimostrazione che si tratta di un difetto nella fabbricazione e che non si possa parlare di una normale usura senza dimostrare che io abbia apportato il danno con un comportamento scorretto nella manutenzione della lente. Come dovrei comportarmi? Accettare la perizia? O effettivamente mi tocca la sostituzione/riparazione della lente in quanto rientra nei 2 anni di garanzia?
Grazie,
Saverio, dalla provincia di MI

Risposta ADUC
lei ha ragione. Il venditore ha l'obbligo di consegnare beni conformi al contratto di vendita. Si presume la conformità se i beni sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore portato a conoscenza del venditore al momento del contratto e che il venditore abbia accettato (129 d).
L'uso deve durare almeno due anni di garanzia e non c'entra nulla la "normale usura della lente". Il concetto di usura ricorre solo nella garanzia per vendita dei beni usati per i quali si tiene conto del tempo pregresso e dei "difetti non derivanti dall'uso normale della cosa".128
Quindi dopo la denuncia del difetto al venditore entro 60 giorni dalla scoperta, non c'è bisogno di alcuna perizia per esercitare la garanzia. I rimedi per il consumatore sono la riparazione o la sostituzione del pezzo; in caso di impossibilità si può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 130).
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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