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Cara ADUC

lavori corte interna

14 novembre 2015
Domanda 14 novembre 2015
Abito in un terratetto dove la la corte interna, ad uso parcheggio è divisa in due zone: Una sterrata di passaggio per tutti i condomini ed una pavimentata che è una proprietà privata tra me e il vicino (Gli ultimi due dall'entrata). Le altre 4 famiglie parcheggiano la macchina tranquillamente nelle corte comune con relativo passo a comune (quella sterrata) mentre io ed il mio vicino ci transitiamo solamente per entrare ed uscire dal momento che parcheggiamo nelle nostre proprietà. Adesso i vicini vogliono fare i lavori per asfaltare la corte con il passo a comune ed hanno diviso in base ai millesimi le cifre da pagare. Ora, premesso che so che devo pagare poiché ci passo, ma è possibile che debba pagare con il loro stesso criterio? Mi spiego meglio: tra i vari coefficienti che sono stati usati dal geometra (figlio del vicinato interessato ai lavori) è giusto che venga usato il medesimo criterio quando io ci transito e basta mentre loro ci parcheggiano (anche male) le auto? Nella nostra corte non abbiamo un amministratore e vorremmo nominarne uno solo per i lavori e la divisione in millesimi. Una parte dei vicini dice che li nel caso non ci parcheggeranno più ma io non gli credo. Se faccio i lavori e poi riparcheggiano chi ci tutela? Io non voglio pagare per far parcheggiare loro e non mi interessa avere l'asfaltatura dal momento che il mio spazio è privato e lo ho pagato. premetto che io e il mio vicino insieme non abbiamo la maggioranza (insieme) dei millesimi.
Grazie
Gianni, da Cascina (PI)

Risposta ADUC
in materia di condominio, la disciplina per la ripartizione delle spese delle parti comuni prevede espressamente che qualora vi sia un utilizzo diverso, gli oneri debbano essere ripartiti, appunto, secondo l'utilizzo.
Nel caso rappresentato, a mio avviso, il parcheggio e il transito su un area sono palese manifestazione di un suo diverso dell'area condominiale.
Al principio generale di ripartizione secondo i millesimi,il secondo comma dell'art. 1123 porta un correttivo stabilendo che «se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne».
Pertanto, qualora sia assunta una delibera in lesione del suo diritto ad un diverso criterio di ripartizione sarà legittimato ad impugnarla.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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