Cara ADUC
ISEE e Separazione legale in corso
Domanda
15 maggio 2015
buongiorno. non riesco a trovare risposte chiare quindi mi rivolgo a voi.
situazione:
coniugi (ex moglie non occupata, marito dipendente a tempo indeterminato) con separazione legale in corso in attesa di sentenza ma con provvedimenti urgenti del giudice già emessi che dispongono la separazione di fatto e di diritto e la corresponsione di un assegno di mantenimento per figli ed ex moglie.
3 figli minorenni assegnati congiuntamente a entrambi i genitori ma con collocazione prevalente dalla madre presso la dimora familiare.
i due nuclei sono distinti (madre e tre figli da una parte, ex marito dall'altra) di fatto separati visto che i genitori non convivono di fatto e in forza di un provvedimento del giudice. per la determinazione del parametro isee per l'accesso ai servizi di mensa scolastica, assistenza sanitaria,... l'isee di riferimento che dovrà essere usato per i bambini è quello risultante dalla due presentata dal genitore collocatario? e' corretto? grazie per uanto potrete confermarmi perchè anche sui siti istituzionali trovo solo grande confusione.
Giovanni, da Firenze (FI)
situazione:
coniugi (ex moglie non occupata, marito dipendente a tempo indeterminato) con separazione legale in corso in attesa di sentenza ma con provvedimenti urgenti del giudice già emessi che dispongono la separazione di fatto e di diritto e la corresponsione di un assegno di mantenimento per figli ed ex moglie.
3 figli minorenni assegnati congiuntamente a entrambi i genitori ma con collocazione prevalente dalla madre presso la dimora familiare.
i due nuclei sono distinti (madre e tre figli da una parte, ex marito dall'altra) di fatto separati visto che i genitori non convivono di fatto e in forza di un provvedimento del giudice. per la determinazione del parametro isee per l'accesso ai servizi di mensa scolastica, assistenza sanitaria,... l'isee di riferimento che dovrà essere usato per i bambini è quello risultante dalla due presentata dal genitore collocatario? e' corretto? grazie per uanto potrete confermarmi perchè anche sui siti istituzionali trovo solo grande confusione.
Giovanni, da Firenze (FI)
Risposta ADUC
crediamo che la sua deduzione sia corretta, perché ci sembra di capire che il suo caso rientri tra quelli previsti dall'art.3 del DPCM 159/2013 relativamente ai coniugi con diversa residenza per i quali i nuclei possono considerarsi DISTINTI. Questi casi sono (riportiamo la legge):
"a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali."
Verifichi da solo e se avesse problemi a collocare il suo caso si rivolga, articolo di legge alla mano, ad un esperto fiscale o un CAF.
"a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali."
Verifichi da solo e se avesse problemi a collocare il suo caso si rivolga, articolo di legge alla mano, ad un esperto fiscale o un CAF.
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